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L’emendamento governativo al Piano Transizione 5.0: cosa cambia?

Nell’iter di conversione del DL 39/2024 il Governo ha presentato un emendamento che potrebbe modificare l’articolo 38 della Legge che disciplina il Piano Transizione 5.0.

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Marianna Capasso

Se il DL PNRR quater aveva fatto discutere, il DL 39/2024 non è da meno. E, nel tutto, viene investito non solo il Piano Transizione 4.0, ma anche per il suo successore 5.0. Potrebbero quindi esserci delle novità, proprio ora che si attende il decreto attuativo del MIMIT per dare avvio al Piano Transizione 5.0. Novità che potrebbero arrivare proprio dalla conversione del Decreto Salva Conti, inaspettatamente.

Ma il DL 39/2024 non riguardava il credito di imposta per gli investimenti 4.0? Sì, ma il potere degli emendamenti (o, per lo meno, il potere delle proposte) non ha limiti, o quasi. Sarà un nuovo iter che, come per la conversione in Legge del DL, ha portato a poche modifiche per l’articolo 38? O forse, questa volta, le cose andranno diversamente?

D’altra parte, l’emendamento più interessante all’articolo 6 del DL 39/20524, e che riguarda il Piano Transizione 5.0, arriva direttamente dal Governo.

La questione del budget nel Decreto Salva Conti

Facciamo un passo indietro. Il DL 39/2024, al momento in fase di conversione, reca misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali. L’atto è anche noto come Decreto Salva Conti, e nasce da un’esigenza ben precisa: la necessità di tagliare i costi, mentre il budget statale appare “quasi fuori controllo”, e si teme che le risorse non bastino per coprire gli incentivi.

Che la situazione sia difficile lo ha confermato anche l’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), quando ha trasmesso alla Commissione finanze e tesoro del Senato, nell’ambito dell’esame del DL 39/2024. Perché, come abbiamo più volte detto, nel DL 39/2024 ci rientrano anche i crediti di imposta per il Piano Transizione 4.0.

Con l’articolo 6 si interviene sugli aspetti operativi e, in particolare, sulla parte relativa ai crediti di imposta per i beni strumentali digitali.

Dal 30 marzo 2024, le imprese devono inviare una comunicazione preventiva per poter fruire dei crediti di imposta relativi agli investimenti previsti dal Piano Transizione 4.0. E dal 29 aprile 2024 è possibile utilizzare i modelli di comunicazione per compensare i crediti di imposta.

Ma, in tutto ciò, cosa c’entra il Piano Transizione 5.0?

Il Piano Transizione 5.0 nell’iter di conversione del DL 39/2024

C’entra, eccome. Il DL in fase di conversione è, al momento, sotto esame della Sesta Commissione permanente (Finanza e tesoro) del Senato che, martedì 14 maggio 2024, dovrebbe procedere con le votazioni agli emendamenti proposti per i vari articoli.

Sono state diverse le correzioni presentate, ma focalizziamoci su quelle per l’articolo 6. Ce ne sono 17. Di queste, però, tre sono state ritirate. E ve ne è una sulla quale va posta la massima attenzione: l'emendamento 6.1000. È speciale perché arriva direttamente dal Governo e non dai parlamentari.

Al momento, l’originale articolo 6, rubricato “Misure per il monitoraggio di transizione 4.0”, è composto da 3 commi. Con l’emendamento governativo potrebbe essere inserito anche il 3 bis che, con i suoi punti a, b e c, modificherebbe alcuni aspetti peculiari della materia Transizione 5.0.

L’emendamento all’articolo 6 che interviene sul Transizione 5.0

Dunque il comma 3 bis, qualora inserito e non cassato, apporterebbe modifiche all’articolo 38 del DL PNRR quater, ormai Legge. Nel dettaglio, andrebbe in primis a specificare la questione del periodo temporale di validità del credito d’imposta. Una fattispecie rimasta in sospeso, considerando che un emendamento simile (se non uguale) non era stato approvato nella conversione del DL PNRR quater.

Ora, il Governo chiede di sostituire le parole “negli anni 2024 e 2025” con “dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025”. E, se così fosse, potrebbero essere ammessi anche gli investimenti effettuati a gennaio e febbraio 2024 – considerando che il DL PNRR quater è stato varato a fine febbraio e pubblicato in GU ad inizi marzo 2024. Sarà invece il Decreto attuativo del MIMIT a specificare cosa debba intendersi per “investimento effettuato”: consegna dell’ordine o data di prenotazione?

L’emendamento poi interviene sul comma 10 dell’articolo 38. Le imprese – stabilisce il comma attuale – per poter accedere al beneficio presentano al GSE la documentazione richiesta (dal comma 11) e tutto il resto necessario. Il GSE, che è il soggetto gestore, dovrebbe trasmettere “quotidianamente” al MIMIT l’elenco delle imprese richiedenti. Un onere eccessivo, forse, quello quotidiano. L’emendamento suggerisce una trasmissione “mensile” (al secondo periodo, la parola "quotidianamente" è sostituita da "mensilmente").

L’articolo 38 e la questione della conferma per l’investimento

La parte più sostanziosa dell’emendamento (b, 2) suggerisce di inserire, al comma 10 dell’articolo 38, un ulteriore periodo dopo il terzo, e prima dell’attuale quarto. Quando si parla di “comunicazioni periodiche” inviate al GSE bisognerà far riferimento anche a quella “volta a dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto”.

Pertanto, entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione da parte del GSE, le imprese potrebbero essere tenute a comunicare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, previo pagamento di un acconto di almeno il 20%. Pena, la decadenza dal beneficio. Questa opzione risolverebbe la problematica dei valori presunti per l’investimento, correttivi solo al ribasso.

Ed eviterebbe, come avevamo rappresentato (Piano Transizione 5.0: la prenotazione e l’obbligo di acconto) il gap nella “percezione” delle risorse, in un limbo che potrebbe creare confusione e demoralizzare i richiedenti. Allo stesso modo eviterebbe un arrembaggio indisciplinato in concomitanza con l’apertura della piattaforma GSE, per la prenotazione.

La correzione formale nel Piano Transizione 5.0 e gli step futuri

L’ultima parte dell’emendamento poi è prettamente formale, con l’introduzione di una specifica per il comma 16. Fa riferimento ai controlli e alle verifiche, svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei. L’attuale comma 16 dell’articolo 38 parla di una fruizione rilevata e un recupero delle somme. Ma non specifica che effettivamente tale fruizione – anche se parziale – risulta inammissibile perché “in assenza dei relativi presupposti”.

Ora, ci chiediamo: questi emendamenti saranno approvati? Indubbiamente risultano molto interessanti. Ma il timore che si crei una situazione simile a quella per il DL PNRR quater è alto. Dei numerosi emendamenti proposti, solo pochissimi sono “sopravvissuti.

Sarà così anche ora? Nessuno può dirlo. Al 28 maggio 2024, deadline per la conversione, manca poco. Restiamo quindi in attesa di una possibile evoluzione per il credito d’imposta nel Piano Transizione 5.0.

L’emendamento governativo al Piano Transizione 5.0: cosa cambia? - Ultima modifica: 2024-05-14T10:07:21+02:00 da Marianna Capasso