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Il DL PNRR quater è Legge: via libera al Piano Transizione 5.0

Con la conversione del DL in Legge, l’articolo 38 riconosce ufficialmente un credito per gli investimenti nell’efficientamento energetico. Per l’operatività, ora, si attende il Decreto attuativo del MIMIT.

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Marianna Capasso

Martedì 23 aprile 2024 il Senato ha approvato in via definitiva il DL PNRR quater, varato lo scorso 26 febbraio 2024 e, ora, Legge. Parte quindi ufficialmente il Piano Transizione 5.0 con risorse complessive per 6,3 miliardi in 2 anni, da destinare alle imprese nella forma del credito d’imposta.

Dopo settimane di lavoro in V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, lunedì 15 aprile 2024 il testo emendato del Decreto PNRR quater era arrivato alla Camera dei deputati, per la discussione. Nella seduta di giovedì 18 aprile 2024 era stato approvato il disegno di legge per la conversione. L’iter di approvazione è continuato in Senato, dove nella serata di martedì 23 ha raccolto 95 voti favorevoli, 68 no e una astensione.

Dalla Missione 7 del PNRR all’articolo 38: come nasce il Piano Transizione 5.0

L’atto normativo, ora Legge, contiene disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. All’articolo 38 traccia la struttura degli incentivi per il Piano Transazione 5.0, nella forma di credito d’imposta, in attesa dei dettagli attuativi ad opera del MIMIT. Ma la materia parte da lontano, ovvero dalla modifica del PNRR di dicembre 2023, con l’introduzione della Missione 7.

Come avevamo anticipato, la nuova Missione del PNRR destina 6,3 miliardi al Piano Transizione 5.0. Le risorse andranno alle imprese nella forma di credito d’imposta sui costi sostenuti. Le spese dovranno riguardare progetti di innovazione che prevedano tre tipologie di investimenti:

  • beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa (riportati negli Allegati A e B della Legge 232/2016);
  • beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili, ad esclusione delle biomasse;
  • formazione del personale, per le competenze afferenti alla transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

L’impresa potrà richiedere l’agevolazione qualora, con l’investimento, si realizzi un efficientamento energetico con una riduzione pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o almeno al 5% sul processo interessato dall’investimento. Sono previste nove aliquote (dal 5 al 45 per cento), a seconda delle riduzione e in base agli scaglioni d’investimento (fino a 2,5 milioni, da 2,5 milioni fino a 10 milioni, e oltre).

Il testo della Legge e gli emendamenti al Piano Transizione 5.0

L’iter di conversione del Decreto Legge è stato particolarmente movimentato, con una serie di iniziali variazioni in Commissione Bilancio. Tuttavia, dopo i numerosissimi emendamenti proposti, alcuni dei quali particolarmente validi, il testo è stato approvato. Ci sono solo due sole modifiche sostanziali all’articolo 38 e piccoli cambiamenti nella forma, di poco rilievo.

Il primo differimento, tra il DL e il testo definitivo della nuova Legge, riguarda la documentazione da inviare al GSE per attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti. Per l’accesso al beneficio le imprese presentano, in via telematica, solo la documentazione della lettera a (ex ante) del comma 11, e non entrambe. Questo significa che la documentazione ex post non è inclusa, come inizialmente ipotizzato.

Il secondo emendamento ammesso, invece, riguarda la spesa per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo. Tuttavia, la modifica resta generica in quanto rimanda al Decreto attuativo del MIMIT, con il quale si chiarirà la questione de quo, con l’introduzione del limite alla spesa, proporzionalmente all’energia erogata.

Piano Transizione 5.0: la questione dell’acconto

Uno degli emendamenti che non è passato, e che forse avrebbe risolto diverse situazioni border line, riguardava la prenotazione delle risorse. Il DL non emendato stabiliva che l’importo del credito d’imposta sarebbe stato determinato funzionalmente alle informazioni trasmesse dall’impresa con cadenza periodica al GSE, in relazione all’avanzamento dell’investimento.

Tale modalità, però, avrebbe potuto creare confusione tra il quantum prenotato e il quantum poi concesso: tutto infatti sarebbe dipeso dal progetto di efficientamento energetico. Questo eventuale differimento dei valori avrebbe potuto demoralizzare i richiedenti. Per questo motivo il comma 10 era stato emendato.

La nuova versione prevedeva l’introduzione di una suppletiva documentazione che dimostrasse l’accettazione dell’ordine da parte del venditore, assieme a un acconto minimo del 20%, sia per i beni strumentali che per i sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili. Alla fine, però, l’emendamento non è stato ammesso, perché ritenuto eccessivamente modificativo. Non si sarebbe trattato di una riformulazione della proposta, bensì di un totale stravolgimento.

La retroattività e le modifiche formali nel Piano Transizione 5.0

Non è passato nemmeno l’emendamento del periodo temporale di validità del credito d’imposta. Nella versione iniziale non era ben chiaro se l’incentivo fosse retroattivo (ovvero valido anche precedentemente al 2 marzo 2024, data di pubblicazione del DL PNRR quater in GU) o meno.

Il DL era stato emendato al comma 2, primo periodo, con la richiesta di sostituire le parole “negli anni 2024 e 2025” con l’individuazione precisa “dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025”. Invece, nulla da fare: resta l’imprecisato biennio. Probabilmente ci penserà il MIMIT a specificare nel dettaglio le cose.

Nella nuova Legge, poi, sono presenti diverse modifiche formali. Quella più evidente riguarda il comma 11, che è stato suddiviso in ulteriori previsioni. Nel testo modificato e approvato è infatti inserito il comma 11.bis e 11 ter. Il primo individua tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni:

  • gli esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI;
  • le società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352).

Non si tratta di previsioni o figure nuove, ma cambia solo la forma, con un maggior accento sulle caratteristiche dei soggetti. Tra l’altro, le precedenti Energy Service Company (ESCo) ora risultano “italianizzate”. L’11 ter, invece, riprende la questione della vigilanza del MIMIT sui soggetti abilitati, ma non cambia di fatto nulla.

La parola, ora, spetta quindi al MIMIT che, con il suo tanto atteso Decreto attuativo, darà ufficialmente il via all’operatività del Piano Transizione 5.0. L’atto era ufficialmente previsto per gli inizi di aprile 2024 ma, a questo punto, sarà di prossima pubblicazione. Intanto… Habemus Legem!

Il DL PNRR quater è Legge: via libera al Piano Transizione 5.0 - Ultima modifica: 2024-04-24T09:13:58+02:00 da Marianna Capasso