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Transizione 5.0: parte l’esame in Aula

Lunedì 15 aprile 2024 alla Camera dei deputati inizia l’iter per la conversione del DL PNRR quater in Legge, con l’approvazione degli emendamenti, tra cui quelli relativi all’articolo 38 che istituisce il Piano Transizione 5.0.

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Marianna Capasso

Terminato il lavoro della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione – per la conversione in Legge del DL 02/19 – la parola ora spetta ai Deputati: oggi, 15 aprile 2024, alle ore 10, la Camera è stata convocata per la discussione. Parte così ufficialmente l’iter che, entro fine mese, ci consegnerà la versione ufficiale del Piano Transizione 5.0.

L’atto normativo, infatti, all’articolo 38, istituisce e disciplina il Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d’imposta destinato alle imprese residenti nel territorio dello Stato.

Montecitorio, dunque, passerà al vaglio le modifiche formali al testo originale e i diversi emendamenti presentati: saranno giorni decisivi, in attesa della deadline del 02 maggio 2024, termine ultimo per la conversione del Decreto PNRR quater in Legge.

L’iter degli emendamenti nel Piano Transizione 5.0

Le audizioni informali, per convertire il DL PNRR quater in Legge, sono iniziate l’11 marzo 2024 e quelle in sede referente il 25 marzo: la maggior parte degli emendamenti presentati per l’articolo 38 sono stati ritenuti inammissibili, ma una parte è passata alla Camera. In realtà non è detto che le modifiche richieste dai Gruppi parlamentari siano tutte accolte.

Indubbiamente ce ne sono alcune particolarmente rilevanti, ma è ancora tutto in fieri. Dopo l’istanza di revisione in tema di cumulabilità, per la “convivenza” dell’incentivo con quello riconosciuto alle imprese operanti nella ZES, nell’ultima seduta di venerdì 12 aprile 2024 il focus torna sulla certificazione.

Come avevamo scritto, nel nuovo Piano Transizione 5.0 cambia la modalità di comunicazione: l’articolo 38, non emendato, stabilisce che per accedere al beneficio le imprese dovranno presentare, in via telematica, due certificazioni. Queste, rilasciate da un da un valutatore indipendente, attestano ex ante ed ex post il rispetto dei criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia (lettera a e lettera b del comma 11).

Con l’emendamento 38.59, invece, la documentazione al GSE da presentare potrebbe essere solo quella ex ante: viene infatti inserito un “lettera a” (38.59. Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: al comma 11 aggiungere le seguenti: , lettera a), specificando quindi che l’ex post non vada acclusa. Ma non è tutto. C’è un ulteriore emendamento importante per il comma 10.

Piano Transizione 5.0: la prenotazione e l’obbligo di acconto

Come inizialmente strutturata la disciplina, l’importo del credito d’imposta andrebbe determinato funzionalmente alle informazioni trasmesse dall’impresa con cadenza periodica al GSE, in relazione all’avanzamento dell’investimento: con questa modalità, però, ci potrebbe essere un effettivo differimento tra quanto prenotato e quanto poi concesso, proprio in base a come procede il progetto di efficientamento energetico.

Si andrebbe a creare un gap nella “percezione” delle risorse: queste potrebbero apparentemente terminare (perché tutte prenotate) ma, di fatto, ancora nella disponibilità qualora l’investimento non si realizzi. Una sorta di limbo, dunque, che rischierebbe di creare confusione e demoralizzare i richiedenti. Per ovviare a questa impasse, è stato presentato un utile emendamento all’articolo 38 (comma 10) del DL PNRR quater.

La correzione, qualora accolta e inserita nella versione ufficiale della Legge, potrebbe regolare in maniera efficace la corsa (indisciplinata) “all’accaparramento” delle risorse: l’impresa dovrà inviare (entro 30 giorni dalla prenotazione, pena l’annullamento) anche una ulteriore documentazione, dimostrando l’accettazione dell’ordine da parte del venditore.

Dovrà poi risultare il pagamento di un acconto minimo del 20% del costo di acquisizione, sia per i beni strumentali che per i sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Gli step futuri

Un interessante emendamento, che probabilmente tutti attendevano, riguarda il riferimento al periodo temporale di validità del credito d’imposta. Inizialmente non era ben chiaro se l’incentivo fosse retroattivo (ovvero valido anche precedente al 02 marzo 2024, data di pubblicazione del DL PNRR quater in GU) o meno. La modifica richiesta è invece lineare: “al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: negli anni 2024 e 2025 con le seguenti: dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025”. Nulla quaestio, così.

Si resta sempre in attesa del Decreto attuativo del MIMIT (ufficialmente previsto per gli inizi di aprile 2024), con il quale sarà altresì chiarita la questione dei pannelli fotovoltaici e dei sistemi di accumulo: un ulteriore emendamento, infatti, introduce un limite alla spesa, che dovrà essere stabilito proprio dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Intanto, procediamo per gradi: da oggi si entra nel vivo della questione, e tutto dipenderà dalla Camera dei deputati che, previsionalmente, dovrebbe recepire le proposte della V Commissione, ma potrebbero comunque esserci dei ripensamenti. Una volta che il testo passerà al Senato, probabilmente sarà quello definitivo – come da prassi. E, forse, tra un paio di settimane potremo finalmente avere l’ufficialità del Piano Transizione 5.0.

Transizione 5.0: parte l’esame in Aula - Ultima modifica: 2024-04-15T09:22:24+02:00 da Marianna Capasso