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Via libera al Piano Transizione 5.0 con il Decreto Legge PNRR4

Con l’approvazione del Decreto Legge PNRR4, che introduce il Piano Transizione 5.0, è ufficialmente tracciata la struttura degli incentivi e l’operatività delle nuove disposizioni normative, in attesa dei dettagli attuativi ad opera del MIMIT.

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Marianna Capasso

Lo attendevamo per fine 2023 ma solo ieri, 26 febbraio 2024, il Consiglio dei Ministri ha varato il tanto agognato Decreto Legge PNRR quater, con il quale si dà ufficialmente il via al Piano Transizione 5.0. In realtà bisognerà attendere un ulteriore atto normativo del MIMIT per l’attuazione delle disposizioni. Nel mentre, però, è stata delineata la struttura e l’operatività degli incentivi.

Il Piano Transizione 5.0 è stato progettato per sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese. Il Piano introduce un nuovo schema per i crediti d’imposta, con una destinazione economica che ammonta a 6,3 miliardi di euro. Questa cifra si aggiunge ai 6,4 miliardi già previsti dalla Legge di Bilancio.

Pertanto, nel biennio 2024/2025 alle imprese saranno destinati circa 13 miliardi di euro, per innovarsi e “vincere la sfida della duplice transizione digitale e green”, ridisegnando gli assetti geoeconomici. Saranno così favoriti gli investimenti in beni strumentali in grado di efficientare l’energia. Si punterà anche sulla formazione dei lavoratori, per aggiornare le competenze e restare competitivi sullo scenario globale.

Missione 7: piano Transizione 5.0 nel nuovo PNRR

Come avevamo già detto, nel mese di novembre 2023 la Commissione europea aveva approvato la modifica del PNRR presentata dall’Italia. La trasformazione del Piano non era solo sostanziale ma anche strutturale, attraverso l’introduzione della Missione numero 7. Questa è composta da 5 riforme, 12 investimenti nuovi più 5 rafforzati, ovvero basati su materie già esistenti.

In questo contesto si inserisce l’Investimento 15 (M7, I15), ovvero Transizione 5.0, al quale sono destinati 6,3 miliardi di euro. La misura ha l’obiettivo di sostenere la transizione energetica dei processi produttivi verso un modello di produzione efficiente, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili, perseguendo così un risparmio energetico nel consumo finale di energia pari a 0,4 Mtep, nel biennio 2024/2025.

Per realizzare tutto ciò le imprese riceveranno un sostegno economico indiretto, cumulativamente pari a 6,3 miliardi. Sarà loro concesso un credito d’imposta commisurato alle spese sostenute, per i progetti di innovazione che prevedano tre tipologie di investimenti in tre aree distinte.

  • Beni digitali, ovvero i beni strumentali materiali 4.0 e beni strumentali immateriali 4.0, riportati nell’Allegato A e Allegato B della Legge 232/2016 (3,78 miliardi).
  • Beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili, ad esclusione delle biomasse (1,89 miliardi).
  • Formazione del personale in competenze per la transizione verde (630 milioni).

Al netto di 63 milioni che il MIMIT utilizzerà per una piattaforma di gestione delle certificazioni, supporto alle imprese, monitoraggio, controllo et similia, il totale è equamente distribuito nei due anni. In modo questo modo si coprono anche gli investimenti del 2025, considerando che diversamente le risorse sarebbero sicuramente terminate nel primo anno.

Gli investimenti nel nuovo Piano Transizione 5.0

È necessario, però, chiarire alcuni dettagli in relazione alle agevolazioni. In primis i destinatari dell’agevolazione, ovvero tutte le aziende, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale. Quindi è fondamentale che le imprese (in quanto tali) effettuino nuovi investimenti, in strutture produttive su territorio nazionale, per realizzare progetti innovativi capaci di ridurre i consumi energetici.

L’investimento dovrà quindi prevedere l’acquisto di beni materiali e immateriali, ricompresi nei due Allegati della Legge 232/2016. Bisognerà dimostrare che la spesa sia funzionale allo sviluppo di un progetto innovativo capace di favorire l’efficientamento energetico. La riduzione dei consumi dovrà essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o almeno il 5% sul processo interessato dall’investimento.

I progetti di innovazione dovranno essere certificati da un valutatore indipendente. Questa figura dovrà attestare (ex ante) il rispetto dei criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia. Successivamente (ex post), il valutatore dovrà confermare l’effettiva realizzazione degli investimenti, secondo quanto inizialmente progettato.

Il credito di imposta per la formazione

Infine, con riferimento alla formazione, i 630 milioni in credito d’imposta copriranno le spese per l’acquisizione di nuove competenze nelle tecnologie applicabili alla transizione digitale e ambientale, per i processi produttivi. Con una condizione: che le spese non superino i 300mila euro a richiedente e che siano inferiori al 10% degli investimenti in beni strumentali. L’erogazione del servizio di formazione dovrà avvenire da soggetti terzi, individuati dal futuro decreto attuativo del MIMIT.

Il passaggio da Transizione 4.0 a Transizione 5.0: cosa cambia?

Una delle maggiori perplessità che la novità suscita nelle imprese riguarda il passaggio da un Piano all’altro e, soprattutto, la coesistenza delle due fasi. Cosa accade agli investimenti già effettuati che, però, sarebbero riconducibili alle disposizioni di Transizione 5.0? Ebbene, se si realizza comunque un risparmio energetico, andranno applicate le nuove norme (del 5.0).

Diversamente, pur essendo operativo il nuovo Piano, non cambierà nulla per gli investimenti in beni strumentali che non prevedano efficientamento energetico o, qualora lo facciano, risultino inferiori alle soglie minime (3 e 5 per cento): l’agevolazione resta valida, attraverso il credito d’imposta, ma segue le aliquote già stabilite da Transizione 4.0. Insomma, in un modo o nell’altro, sebbene con alcune differenze, gli investimenti saranno comunque “premiati”. Cambia solo il quantum (e il quomodo, in realtà).

Il Piano Transizione 5.0 dunque non sostituirà il 4.0 ma lo affiancherà. Il secondo Piano, infatti, continua ad avere valore e copre il credito d’imposta fino a fine 2025, con coda a giugno 2026, per gli investimenti diversi da quelli con connotati “energetici”. Segue lo schema delle aliquote già noto (20% per investimenti fino a 2,5 milioni, 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni e 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro; 15% per gli investimenti nei software dell’allegato B).

Transizione 5.0: i nodi da sciogliere (aliquote, documentazioni e tempistiche)

In attesa della versione definitiva del Decreto, con la prossima pubblicazione in GU, possiamo “azzardare” ulteriori dettagli che andranno comunque ufficializzati. Partiamo dalle aliquote per il credito d’imposta. Queste dovrebbero essere nove, funzionali alla diminuzione del consumo energetico conseguente all’investimento (con una riduzione dal 3 al 6%, dal 6 al 10%, superiore al 10%) o alla diminuzione dei consumi energetici dei processi interessanti dall’investimento (con una riduzione dal 5 al 10, dal 10 al 15, superiore al 15).

Le variazioni dell'aliquota

Per ogni scaglione di riduzione, l’aliquota varia a seconda dell’intensità dell’investimento. Saranno premiati principalmente quelli fino a 2,5 milioni (con aliquota al 35, 40 e 45%, con il crescere della riduzione del consumo energetico).

Agli investimenti compresi tra i 2,5 milioni e i 10 verrà applicata una aliquota che parte dal 15 per arrivare al 25%. Più contenuta, infine, quella per gli investimenti importanti (oltre i 10 milioni di euro), con tre fasce percentuali (5, 10 e 15%).

Il calcolo del risparmio energetico

Ci sono poi ulteriori dettagli da verificare, per i quali attendiamo il Decreto attuativo del MIMIT. Pensiamo alle modalità di calcolo del risparmio energetico, così come alle documentazioni da produrre o alle certificazioni. Il Ministero chiarirà, poi, anche i principi di cumulabilità e le procedure per la fruizione delle risorse. Queste ultime saranno limitate per entrambi gli anni (3,2 miliardi circa).

La questione delle tempistiche di fruizione

Andrà normata anche la questione delle tempistiche per la fruizione dell’incentivo. Il Piano Transizione 5.0 probabilmente non ammetterà la coda a giugno 2026. Si attende di capire se è concessa la retroattività dei benefici per gli investimenti effettuati a gennaio/febbraio 2024. In attesa di queste e di ulteriori novità dettagliate, possiamo almeno mettere un punto alle attese di mesi: il Piano Transizione 5.0 è partito. E buon viaggio a tutte le imprese.

Via libera al Piano Transizione 5.0 con il Decreto Legge PNRR4 - Ultima modifica: 2024-02-27T14:53:15+01:00 da Marianna Capasso