Avevamo fatto diverse supposizioni, sulla base degli emendamenti proposti. Poi il DL è stato convertito in Legge e le cose sono cambiate. Ma solo in piccola parte. In realtà, sotto molti aspetti, sono rimaste come erano. Ci riferiamo, in particolare, alla questione della cumulabilità del credito di imposta, oggetto di specifiche richieste.
Cosa cambia e come è stata modificata tale disciplina, di seguito alla conversione? E, con il recente sblocco delle risorse destinate ai crediti d’imposta per gli investimenti nella ZES Sud, la materia potrebbe subire modifiche? Non proprio. Ma il MIMIT ufficializza alcuni aspetti e chiarisce i dubbi.
Il comma 18 dell’articolo 38, per il Piano Transizione 5.0
Come abbiamo più volte detto, l’articolo 38 del Decreto Legge PNRR quater regola i diversi dettagli del Piano Transizione 5.0. Tra le varie disposizione, è il comma 18 dell’articolo de quo a disciplinare le differenti cumulabilità dell’incentivo previsto per gli investimenti in efficientamento energetico. Nel dispositivo è ben specificato che il credito d’imposta per Transizione 5.0 non è sempre cumulabile.
In primis, il confronto avviene con le agevolazioni previste per Transizione 4.0, per investimenti in beni nuovi strumentali. I due Piani coesisteranno fino a fine 2025, e sarà possibile richiedere alternativamente le agevolazioni, per i medesimi costi ammissibili. Non cumulativamente. Bisognerà quindi capire, in base alla tipologia dell’investimento, qual è la strada più conveniente.
Se è vero che le percentuali proposte dal Piano Transizione 5.0 sono più elevate rispetto a quelle del suo predecessore, è anche vero che, inizialmente, anche le “altre” non erano male. Poi, con il tempo, si sono assottigliate, per ovvie ragioni, e per le ingenti richieste. Va inoltre ricordato che non tutti possono accedere al credito d’imposta Transizione 5.0. Sono necessari alcuni parametri di efficientamento energetico.
Infine, volendo spezzare una lancia a favore del Piano Transizione 4.0, a suo vantaggio c’è il fattore tempo. Saranno infatti ammessi al beneficio anche gli investimenti effettuati per tutto il 2025, con coda temporale al primo semestre 2026. Quindi con le consegne entro il giugno successivo, rispetto al pagamento. Questo non accade per Transizione 5.0, con la chiusura di pratiche ed interconnessione al 31 dicembre 2025.
La cumulabilità con il credito ZES Sud
Analizziamo poi il rapporto con le agevolazioni per gli investimenti nella ZES unica. Il comma 18 dell’articolo 38 nella sua versione iniziale era perentorio: non c’è cumulabilità in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica. Sull’argomento era stato proposto un emendamento, per prevedere la coesistenza delle due agevolazioni.
Questo in virtù del fatto che le imprenditorie di quell’area geografica avevano bisogno, più delle altre, di specifiche politiche di sostegno. L’emendamento non è però stato approvato, e la versione definitiva della Legge resta uguale alla primordiale: o credito d’imposta per Transizione 5.0 o per gli investimenti nella ZES Sud. Senza deroghe.
Ma, in tutto ciò, una buona notizia c’è, e riguarda per lo più gli imprenditori del Mezzogiorno. Il Decreto Sud, (Legge 162/2023), aveva stanziato 1,8 miliardi per i crediti d’imposta relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive collocate nelle regioni target. Tuttavia, sebbene la ZES Unica fosse ufficialmente partita il 01 gennaio 2024, non risultava possibile richiedere l’agevolazione.
Con Decreto del 17 maggio 2024, il MEF ha sbloccato i fondi: sarà possibile richiedere il credito d’imposta dal 12 giugno al 12 luglio 2024. Un mese di tempo per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili, sostenute dal 01 gennaio 2024. E per rendere note quelle che si intendono effettuare entro il 15 novembre 2024.
Le altre cumulabilità nel credito di imposta per Transizione 5.0
Il comma 18, poi, lascia qualche apertura alla cumulabilità con riferimento ad altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi. C’è però una condizione: la somma degli incentivi non può superare il totale degli investimenti effettuati. E, nel calcolo del beneficio complessivo, bisognerà considerare anche l’IRAP, che non concorre alla “formazione del reddito e della base imponibile”.
Dunque, è prevista la cumulabilità del credito di imposta anche per tutti gli altri casi non normati dall’articolo 38. Sempre rispettando quanto stabilito dalla normativa nazionale ed europea. Si richiama, infatti, il Regolamento UE 2021/241, per le condizioni agli aiuti previste dal Recovery and Resilience Facility (articolo 9, addizionalità e finanziamento complementare).
Questo ragionamento faceva quindi intuire la possibile coesistenza tra l’incentivo Transizione 5.0 e la misura Beni Strumentali, anche nota come Nuova Sabatini. È anche vero che le due agevolazioni sono diverse. Da un lato c’è un credito d’imposta, dall’altro un contributo sugli interessi ai finanziamenti bancari per gli investimenti. Ma i beni possono essere gli stessi. Quindi?
All’intuizione, poi, ha fatto seguito la conferma. Il MIMIT ha chiarito la questione, con una FAQ (la numero 10, del punto 9) pubblicata il 13 maggio 2024. Il credito di imposta 5.0 non è un aiuto di Stato e, pertanto, non sono previsti i limiti in materia di cumulo, previsti dalla disciplina Nuova Sabatini. Sempre, però, a condizione che l’agevolazione non superi il costo sostenuto, come stabilito dal comma 18.
E in tutto ciò, il decreto attuativo del MIMIT, per il Piano Transizione 5.0? Non (ancora) pervenuto. E lo si attendeva per i primi giorni di aprile 2024.