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Credito di imposta Transizione 5.0: quando è cumulabile?

Il DL PNRR quater regola i diversi casi di cumulabilità del credito di imposta Transizione 5.0. Uno degli ultimi emendamenti presentato il 3 aprile scorso dalla V Commissione Bilancio della Camera potrebbe però modificare tutto in fase di conversione.

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Marianna Capasso

In attesa del Decreto attuativo che chiarirà gli aspetti operativi per utilizzare il credito di imposta Transizione 5.0, continuiamo con l’analisi dell’articolo 38 del Decreto Legge PNRR quater, che regola i diversi dettagli del Piano Transizione 5.0. In particolare, il comma 18 specifica le differenti cumulabilità dell’incentivo previsto per gli investimenti in efficientamento energetico.

Dobbiamo infatti considerare che, in passato, molte imprese hanno presentato domanda per ottenere agevolazioni pubbliche, a livello nazionale ed europeo. È importante, ora, capire come agire non appena il MIMIT pubblicherà le indicazione per procedere con la richiesta per il Piano Transizione 5.0. Qual è la disciplina sulla compatibilità tra i diversi incentivi?

La cumulabilità del credito di imposta con Transizione 4.0

Il comma 18 norma la questione della cumulabilità del credito di imposta rispetto ad altri incentivi già operativi. La ratio del legislatore è quella di evitare una distribuzione impari delle risorse, dando a tutti la possibilità di usufruire dei benefici, almeno una volta. Ci sono casi in cui per le stesse voci di spesa è possibile procedere attingendo da diverse fonti. Per lo più, però, questo accade con una serie di eccezioni.

Partiamo proprio dal rapporto con Transizione 4.0. Questo piano affianca Transizione 5.0 e resterà in vigore ancora fino a tutto il 2025, ma in modo parallelo. Se da un lato i due Piani coesisteranno, dall’altro le agevolazioni si potranno richiedere alternativamente, per i medesimi costi ammissibili.

Viene infatti stabilito che il credito di imposta Transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito di imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (articolo 1, commi 1.051 e seguenti) della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Bisognerà quindi capire, in base all’entità dell’investimento, qual è la strada più conveniente.

Transizione 5.0 e gli investimenti nella ZES Sud

Il comma 18 dell’articolo 38 fa riferimento anche alla non cumulabilità con il credito di imposta per gli investimenti nella ZES (Zona Economica Speciale) Unica del Mezzogiorno.

Questo è riportato dall’articolo 16 del DL 124/20523. In realtà, qui la materia è ancora in fieri. Diversi sono infatti gli emendamenti presentati dai gruppi parlamentari nell’iter che porta alla trasformazione del Decreto PNRR quater in definitiva Legge.

Nell’ultima seduta dalla V Commissione Bilancio della Camera, lo scorso 3 aprile 2024, la deputata Maria Cecilia Guerra ha chiesto di “rivedere il concetto di cumulatività, anche solo parziale”, tra il credito di imposta Transizione 5.0 e quello riconosciuto alle imprese operanti nella ZES.

Le agevolazioni Transizione 4.0 e Transizione 5.0 possono coesistere?

La coesistenza delle due agevolazioni appare come l’unica in grado di “introdurre un elemento di selettiva differenziazione in favore dei soggetti”. E questo in un’area del Paese che, probabilmente più delle altre, ha bisogno di specifiche politiche di sostegno.

Come questo, sono numerosissimi gli emendamenti proposti nelle passate sedute, così come nella prossima, prevista per giovedì 11 aprile 2024. Intanto, il DL PNRR quater è prossimo alla "scadenza". Il 1° maggio 2024, infatti, sarà trasformato in Legge, con un testo definitivo che conterrà solo una piccolissima parte degli emendamenti proposti. Eppure, ne basterebbe anche un solo per trasformare la cumulabilità.

Le altre condizioni di coesistenza del credito di imposta Transizione 5.0

Il comma 18 dell’articolo 38, infine, prevede la cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi. La somma degli incentivi però non può superare il totale degli investimenti effettuati. Tuttavia, nel calcolo del beneficio complessivo bisognerà tenere conto anche della “non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile” dell’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive.

In linea generale, dunque, è prevista la cumulabilità del credito di imposta anche per tutti gli altri casi non normati dall’articolo 38. Sempre rispettando quanto stabilito dalla normativa nazionale ed europea. Si fa infatti riferimento al Regolamento UE 2021/241. In particolare, nella parte in cui esso delinea le condizioni per la cumulabilità degli aiuti previsti dal Recovery and Resilience Facility (articolo 9, addizionalità e finanziamento complementare).

Infine, l’incentivo Transizione 5.0 è cumulabile con quanto previsto dalla storica agevolazione Misura Beni Strumentali (Nuova Sabatini), in quanto non è espressamente vietato. Parliamo comunque di due diverse forme agevolative. Da un lato c’è il credito di imposta Transizione 5.0. Dall’altro c'è l’agevolazione della “vecchia” misura, quale contributo del MIMIT agli interessi sui finanziamenti bancari per gli investimenti.

Credito di imposta Transizione 5.0: quando è cumulabile? - Ultima modifica: 2024-04-09T10:02:06+02:00 da Marianna Capasso