La data del 30 maggio 2024 ha rappresentato l’inizio dell’attesa ufficiale, con la partenza della “concertazione” tra il MIMIT e gli altri due Ministeri coinvolti in maniera trasversale nel Piano Transizione 5.0. Il MEF e MASE. Pertanto, sembrava questione di giorni e il Decreto attuativo sarebbe stato pubblicato.
Infatti, durante lo svolgimento dell’interrogazioni a risposta immediata, il 29 maggio 2024, il Ministro Urso aveva parlato di “inizio estate” per l’adozione delle disposizioni applicative del Piano Transizione 5.0. E, mentre le settimane passano, la bella stagione è nel suo pieno. E del Decreto nessuna novità. O forse sì ma, per ora, solo a parole.
Transizione 5.0, un ritardo adducibile a Bruxelles?
Dopo la concertazione tra Ministeri, il provvedimento “Transizione Industry 5.0” sarebbe dovuto passare alla Corte dei conti, per la registrazione. Ma un nuovo impedimento sembra ritardare il tutto. E parliamo della Commissione europea. E della disciplina del principio DNSH, nella nuova versione della guida operativa.
Il 1° luglio 2024 è stato chiuso il negoziato con Bruxelles. L’Organo esecutivo richiedeva una applicazione molto rigida dei criteri DNSH. Si rischiava, così, di tagliare fuori dagli incentivi il comparto dell’agricoltura e 1.200 imprese del settori energivoro – compagini strategiche e fondamentali per il sistema produttivo italiano. Più precisamente, quelle del comparto carta, vetro, siderurgia e ceramica.
Servirà quindi ancora qualche giorno di confronto con la Commissione Europea, fanno sapere dalla Segreteria tecnica del MIMIT. E poi si procederà con una definitiva (e si spera veloce) ulteriore concertazione tra Ministeri. Entro la fine della prima settimana di luglio 2024 il Decreto dovrebbe essere trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione. E pubblicato per metà luglio, secondo gli auspici del MIMIT.
La riduzione del risparmio energetico, nel Decreto Transizione 5.0
Sembra che sia tutto predisposto. Manca solo qualche formalità. È praticamente pronta anche la piattaforma di comunicazione per le imprese. Si attende la registrazione e la pubblicazione on line del portale. La nuova deadline è spostata a metà luglio. Sarà così? Se effettivamente il ritardo è giustificato dall’individuazione di criteri equilibrati e più inclusivi, in grado da ampliare la platea dei beneficiari del Piano, ben venga.
Diversamente non sarebbe chiaro cosa stia succedendo. Intanto, sempre dalla Segreteria tecnica, arrivano chiarimenti sulla questione relativa al calcolo della riduzione dei consumi energetici. Ricordiamo che gli investimenti dovranno favorire una diminuzione dei consumi energetici, come già ampiamente chiarito nell’articolo 38 del DL PNRR quater.
Nel dettaglio, si parla di una riduzione del consumo di energia finale della struttura produttiva di almeno 3 punti percentuali. In alternativa, un risparmio energetico dei processi interessati dall’investimento almeno del 5%. E, su questo punto, sono state necessari dei chiarimenti. Come si calcola la riduzione del 3 o del 5%?
Nella bozza del Decreto attuativo, circolata a metà giugno, l’articolo 9 faceva riferimento a un confronto tra le stime dei consumi energetici annuali – conseguibili grazie ai nuovi investimenti – con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione. Ma non è sempre possibile. Ci sono almeno tre casi in cui bisognerà procedere in maniera diversa.
Le casistiche per individuare i consumi energetici
Molte imprese non sono a conoscenza dei dati pregressi dei consumi energetici. Indubbiamente la situazione più semplice è quella delle compagini, operative da più di 12 mesi, in possesso dei dati. Sono le meno “problematiche”. Potranno infatti confrontare i dati sui consumi energetici dell’anno precedente con quelli del nuovo investimenti.
Ci sono però quelle che, pur operative da oltre un anno, non dispongono di dati per la misurazione diretta. Dovranno quindi procedere con una stima dei consumi, tenendo conto dei valori tracciabili e di tutta la documentazione tecnica a propria disposizione.
C’è poi il caso numero 3: le imprese costituite da almeno 6 mesi, ma non più di 12, non i possesso quindi di dati annuali. In questo caso, il Decreto offre una soluzione molto empirica: andranno verificati i consumi energetici dei mesi “noti”, e proiettati su un arco temporale annuale. Nel bene e nel male.
Il Decreto attuativo di Transizione 5.0 e lo scenario controfattuale
L’ultima casistica riguarda le imprese di nuova costituzione. Queste potranno far riferimento al famoso “scenario controfattuale”, di cui si parlava in passato, e che viene richiamato nella bozza del Decreto attuativo. Per misurare i valori, quindi, si ricorrerà all’individuazione di tre tecnologie comparative, presenti in ambito europeo, sulle quali elaborare il confronto energetico.
Si rintracceranno i dati dei consumi energetici delle stesse e si procederà con una media. La somma dei tre valori rappresenterà lo scenario controfattuale. Potrebbe però accadere che l’impresa non riesca ad individuare le tre voci. In questo caso sarà possibile anche far riferimento a uno o due beni, ma la scelta dovrà essere motivata in maniera adeguata.
Bisognerà quindi dimostrare che c’è stata una ricerca, ma con esito negativo. E attenzione: il ricorso allo scenario controfattuale è ammesso prettamente in due casi. Sono autorizzate solo le nuove aziende o quelle che hanno modificato in maniera significativa il processo produttivo da meno di sei mesi. Le altre dovranno procedere con una stima o una proiezione.