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Piano Transizione 5.0: le nuove FAQ di aprile 2025

Chiarimenti e aggiornamenti per la disciplina Transizione 5.0 con le nuove FAQ del 10 aprile 2025, in attesa di comprendere l’eventuale rimodulazione delle risorse e il possibile allungamento delle tempistiche per gli investimenti.

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Marianna Capasso

Dopo oltre un mese dall’ultimo aggiornamento delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0 – era il 24 febbraio 2025 – il MIMIT torna sull’argomento. Con alcune novità molto tecniche riportate nel documento integrato e pubblicato il 10 aprile 2025. Sono 4 le nuove FAQ relative al Piano Transizione 5.0. E 3 quelle modificate.

Dunque, la disciplina si arricchisce di interessanti dettagli sui diversi aspetti: dalle semplificazioni procedurali previste dalla Legge di Bilancio alla cumulabilità tra autoproduzione a distanza e CACER, arrivando anche al leasing. Le tante risposte ai dubbi delle aziende potrebbero contribuire ad aumentare il tiraggio della misura che, nonostante tutto, continua a procedere con lentezza.

Il futuro del Piano Transizione 5.0

Intanto, ancora nessuna novità sul futuro del Piano, sebbene si stia già parlando di una possibile riprogrammazione delle risorse, con una riallocazione dei fondi. Mentre potrebbe essere possibile una negoziazione con Bruxelles per un allungamento dei tempi. In che modo? Facendo leva sulla revisione del PNRR, di dicembre 2023, con l’introduzione della cosiddetta misura Facility.

Grazie a questa, sarebbe possibile consentire il completamento di alcuni investimenti dopo giugno 2026. Non è un “escamotage” valido per tutti gli investimenti ma solo per alcune specifiche misure di incentivazione. Per le quali viene individuato un Soggetto gestore che siglerà un financial agreement con i beneficiari finali. E il MIMIT potrebbe operare in tal senso. Dunque, in attesa di capire quale sarà il futuro del Piano, analizziamo le novità in tema di FAQ.

Il risparmio energetico nella Sezione 4 delle FAQ Transizione 5.0

L’aggiornamento delle FAQ riguarda principalmente tematiche relative alla Sezione 4 (Calcolo del risparmio energetico) e Sezione 6 (Impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). Ma viene anche aggiornata una precedente risposta in tema di cumulabilità del credito d’imposta (Sezione 8). Partiamo dal Capitolo 4.1, con tre new entry:

  • la FAQ n. 4.23 sulla procedura semplificata, riguardante il passaggio da STAGE I a STAGE V per gli attivi, ex articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), di cui al DM 24 Luglio 2024;
  • la FAQ n. 4.24 relativamente alla procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari completamente ammortizzati;
  • la FAQ n. 4.25 sulla procedura semplificata nel caso di beni acquistati inizialmente in leasing e successivamente riscattati.

Le 3 FAQ rientrano nella procedura semplificata per il calcolo del risparmio energetico (comma 9-bis dell’art. 38). La prima chiarisce un aspetto relativo alle macchine mobili non stradali. E, in particolare, si riferisce all’aggiornamento degli “attivi” come definiti nel DM 24 Luglio 2024 (le macchine mobili non stradali). Più precisamente fa riferimento al passaggio da STAGE I a STAGE V. Cosa accade in questo caso?

Questo upgrade di classe di emissione (meno inquinante) offre la possibilità di utilizzare una modalità semplificata per calcolare il risparmio energetico. Il passaggio da I a V può essere considerato una prova sufficiente che dà diritto alla procedura semplificata. Non serviranno quindi ulteriori calcoli atti a dimostrare la riduzione dei consumi energetici. Si va dritti alla procedura semplificata.

Transizione 5.0: la sostituzione e il leasing

Si passa poi ai macchinari completamente ammortizzati da almeno 24 mesi (dalla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio). Quali sono le procedure nel caso di una sostituzione? Più precisamente, come si applica la procedura semplificata senza dover fare misurazioni complesse? In primis si parte dal presupposto che il precedente macchinario avrebbe consumato il 5% in più rispetto a quello nuovo.

Senza dover necessariamente misurare i consumi del “vecchio”, per determinare la sua stima si divide il consumo dell’attuale per il coefficiente 0,95. I tutti i casi, nulla vieta all’impresa di optare per un calcolo più preciso e non “approssimativo”, qualora voglia dimostrare un risparmio maggiore. È inoltre necessario dismettere il vecchio bene senza necessariamente rottamarlo. E non sono imposti vincoli di potenza (con alcune eccezioni). La FAQ prevede anche degli esempi.

Sempre del Capitolo 4.1 fa parte la FAQ 4.25, relativamente ai beni acquistati inizialmente in leasing e successivamente riscattati. Come può essere verificata la condizione per la quale i beni sostituiti devono essere interamente ammortizzati da almeno 24 mesi, se gli stessi sono stati acquisiti mediante contratto di leasing?

Partendo dall’assunto di “sostanziale equivalenza tra l’acquisto in proprietà del bene e la sua acquisizione con contratto di leasing”, si usa il periodo di ammortamento fiscale teorico (quello standard previsto per l’acquisto), calcolato secondo le aliquote ministeriali del DM 31/12/1988. Dunque, si può usare la procedura semplificata anche per i beni acquisiti in leasing: è però fondamentale calcolare il valore dell’ammortamento “come se fossero stati comprati”.

La Sezione 6 delle FAQ Transizione 5.0

Arriviamo poi alla Sezione 6, con due FAQ di cui una in aggiornamento (la 6.4) e una nuova (la 6.11). La prima delle due si focalizza sulla determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo.

Ebbene, in questo caso, il beneficiario del credito d’imposta Transizione 5.0 dovrà darne indicazione sulla Piattaforma informatica specificando la data di installazione dell’ultimo impianto. Pertanto, nel calcolo del fabbisogno energetico della struttura, va considerata l’energia autoprodotta effettivamente utilizzata.

La nuova FAQ 6.11, invece, risponde chiarendo se sia possibile accedere ai benefici del Decreto CACER e TIAD per gli impianti di autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo, situati nella stessa zona di mercato della struttura produttiva. La risposta è sì, anche per l’autoconsumo a distanza. Gli impianti, però, dovranno essere direttamente connessi all’utenza del cliente finale con un collegamento massimo di 10 km. E dovranno utilizzare la rete di distribuzione.

La FAQ n. 8.6: la cumulabilità per gli incentivi del Piano Transizione 5.0

L’ultima novità del 10 aprile 2025 riguarda l’aggiornamento della FAQ n. 8.6 sulla cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee. Lo aveva già disposto la Legge di Bilancio, stabilendo la possibilità di fruire del credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 5.0 e, allo stesso tempo, richiedere altre agevolazioni nazionali ed europee.

Tra cui il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno (ZES Sud) e quello per la Zona Logistica Semplificata. Rispettando, però, il divieto del doppio finanziamento. E senza richiedere due incentivi per coprire il medesimo costo. Sarà però possibile utilizzare un incentivo per una quota, optando per un’altra agevolazione a copertura della restante parte.

Sarà inoltre possibile scegliere un incentivo regionale finanziato con risorse europee. In ogni caso non è mai ammesso un beneficio superiore al costo sostenuto. Viene dunque confermato quanto già noto, ma riscritto in maniera diversa.

Piano Transizione 5.0: le nuove FAQ di aprile 2025 - Ultima modifica: 2025-04-15T14:12:45+02:00 da Marianna Capasso