La Legge di Bilancio 2025 ha modificato alcuni aspetti del Piano Transizione 5.0. Di conseguenza, il MIMIT ha provveduto ad aggiornare le FAQ, facendo chiarezza in primis sulle principali novità introdotto dalla manovra finanziaria. Ma anche specificando ulteriori aspetti, alla luce delle continue richieste provenienti dalle imprese.
Con due diverse pubblicazioni, a distanza di pochi giorni (21 e 24 febbraio 2025), il Ministero ha specificato ulteriori dettagli operativi sulle procedure, sugli attestati di conformità e perizia asseverata, già rilasciati per Transizione 4.0. Ma anche sulla cumulabilità e su alcuni aspetti del principio DSNH. Vediamoli nel dettaglio.
Le nuove FAQ aggiornate con la Legge di Bilancio
Sono 9 le FAQ pubblicate tra il 21 e il 24 febbraio 2025. E sono 3 quelle rimosse, per dare spazio alle novità. Ma partiamo dall’inizio. Ovvero dall’aggiornamento delle novità introdotte con la Legge di Bilancio. Dunque, nell’elenco delle FAQ risultano modificati alcuni aspetti salienti della normativa.
In primis, cambia il riferimento normativo del Piano Transizione 5.0 (FAQ 1.2), con l’inserimento della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (la Legge di Bilancio) tra le “fonti”. E varia anche l’elenco dei soggetti beneficiari (FAQ 2.1), con l’inclusione delle ESCo, le società di servizi energetici certificate da organismi accreditati.
C’è poi la novità della determinazione dell’importo del credito d’imposta. Come chiarito nella FAQ 5.1., la Legge di Bilancio ha modificato gli scaglioni di investimento, unificando le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione. Che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45% precedentemente previste per la sola prima fascia
Cumulabilità e impianti fotovoltaici (FAQ 8.6 e FAQ 6.1)
L’altra modifica riguarda la revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, sempre con riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2025. Si aggiorna la FAQ 8.6, secondo la quale, ora, “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea. A condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”. E a condizione che non superi il costo.
Ricordiamo, poi, che la Legge di Bilancio 2025 aveva modificato anche la parte di Transizione 5.0 relativa ai pannelli fotovoltaici. La “vecchia” disposizione stabiliva maggiorazioni solo per gli impianti basati sui pannelli di tipo b) e c). Mentre sul mercato europeo sono presenti quelli di tipo a) – in concorrenza con i cinesi, dal prezzo nettamente inferiore.
La FAQ 6.1 specifica proprio questo: premesso che tra gli investimenti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili rientrino anche gli impianti fotovoltaici, è stabilita una maggiorazione della base di calcolo (130, 140 e 150% del costo) a seconda dell’efficienza e della tipologia.
La procedura semplificata (nella Sezione 4)
Si passa in revisione anche la sezione 4 delle FAQ, relativamente alla procedura semplificata (comma 9-bis dell’art. 38 DL 19/2024, modificato dalla Legge di Bilancio 2025). L’esigenza nasce dalle continue richieste delle imprese, in relazione alla verifica della riduzione dei consumi energetici.
Con la Legge di Bilancio arriva un “importante elemento di snellimento procedurale”. Per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, è stata prevista l’esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, applicando i parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici. A meno che non si dimostri un risparmio maggiore.
Inoltre, fermo restando l’obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, i certificatori potranno fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente. Come Regolamenti Europei, norme di settore, migliori tecnologie disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute.
In questo modo, non sarà più necessario effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici. E si semplificherà notevolmente il processo di valutazione per l’accesso al beneficio.
FAQ 4.19: la semplificazione del calcolo per l’efficientamento energetico
Nella stessa sezione 4 delle FAQ c’è la 4.19 relativa alla semplificazione del calcolo dell’efficientamento energetico in caso di sostituzione dei beni obsoleti. Ovvero: quali requisiti deve soddisfare il nuovo bene strumentale per essere considerato sostituibile?
Il MIMIT fa riferimento a “caratteristiche tecnologiche analoghe”. Ovvero alla capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate.
Appurata quindi la presenza di tali caratteristiche tecnologiche analoghe, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo. Sempre la FAQ 4.19 specifica che non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.
Il principio DNSH nella FAQ 10.1
Si torna a parlare di DNSH, con la FAQ 10.1. E, precisamente, dell’applicabilità delle eccezioni per le attività che, nel processo produttivo, generano un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi. Ovvero, le sostanze il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente. Cosa accade, in questo caso?
Sappiamo che non rientrano nel beneficio i progetti di innovazione destinati ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti, classificabili come rifiuti speciali pericolosi (Reg. 1357/2014). Ma sappiamo anche che sono previste quattro eccezioni con riferimento ai progetti di innovazione.
La FAQ in questione specifica come verificare il rispetto del principio del DNSH. Utilizzando, cioè, uno schema di flusso condizionale suggerito dalla stessa. Il progetto genera un incremento di rifiuti pericolosi? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, allora si passa alla verifica condizionale del punto 2. E così via.
Le altre FAQ sul Piano Transizione 5.0
Concludiamo con le ultime tre FAQ. La 2.18 riguarda la validità degli attestati di conformità e di perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0. Se l’impresa possiede un attestato di conformità, una perizia asseverata o una dichiarazione del legale, può riutilizzarli. A condizione, però, che tali atti riguardino beni con un costo unitario di acquisizione non superiore a 300mila euro.
È però necessario che i documenti rilasciati servano per usufruire del credito d’imposta Transizione 4.0. L’impresa può quindi usarli per accedere al credito d’imposta Transizione 5.0, senza produrre una nuova attestazione specifica. Ricordando che non c’è cumulabilità tra le due agevolazioni.
La FAQ 2.17 riguarda, invece, la gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio. Mentre la 4.18 è relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica.