Quando nel 2023 il PNRR italiano ha subito modifiche con l’introduzione della Missione 7 REPowerEU, si aprivano diverse possibilità di investimento, finalizzate alla tutela ambientale. Oltre a Transizione 5.0, in questi mesi sono partiti diversi investimenti, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Tra gli ultimi, la misura associata all’Investimento 16 “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”, con la pubblicazione del Decreto ministeriale, nel mese di novembre 2024. Seguito poi dal Decreto direttoriale del 14 marzo 2025, con modalità e termini di apertura dello sportello.
Si tratta di un’agevolazione a supporto degli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica. Viene, cioè, offerto un contributo alle imprese, per allestire impianti solari fotovoltaici o impianti minieolici, per l’autoconsumo immediato. Ma anche per quello differito, attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia.
Il tutto, con importanti risorse, pari a 320 milioni di euro, ma secondo una differenziazione di destinatari. Lo sportello aprirà alle ore 12 di venerdì 4 aprile 2025, e si procederà con una valutazione a graduatoria. Saranno quindi premiati i progetti più meritevoli: non è infatti un click day. Vediamo, allora, tutti gli altri dettagli.
I beneficiari della misura “autoproduzione di energia”
L’investimento 16 della Missione 7 REPowerEU del PNRR destina 320 milioni ai progetti di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili. I possibili beneficiari sono le pmi attive sul territorio nazionale. Ma c’è uno sbarramento. Non sono ammesse le industrie ad alta intensità energetica – ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.
Analogo discorso per le imprese che operano nel settore carbonifero, ovvero ad alta emissione di CO2. E per quelle che si occupano della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. In tutti i casi, sono escluse le compagini la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH.
Se i richiedenti sono attivi nel settore della produzione, del noleggio e della vendita di veicoli, possono accedere alle agevolazioni. Ma a condizione che i ricavi lordi connessi all’attività svolta nell’unità produttiva (oggetto dell’intervento) derivino almeno per il 50% dalla produzione, dal noleggio o dalla vendita di veicoli a zero emissioni.
L’agevolazione per impianti solari fotovoltaici e minieolici
L’agevolazione consiste in un contributo in conto impianti, concesso ai sensi del Regolamento GBER, con assegnazione variabile a seconda della dimensione aziendale. Per le medie imprese il contributo può arrivare fino al 30% delle spese ammissibili, mentre sale al 40% per le piccole. Per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento, il contributo ammonta al 30%; al 50% per la diagnosi energetica.
Gli investimenti agevolabili sono di vario tipo. Potranno, cioè, riguardare l’installazione di impianti solari fotovoltaici, comprendendo anche le apparecchiature e le tecnologie digitali utilizzate per l’operatività degli stessi impianti. Nonché le spese per l’installazione e la messa in esercizio.
In maniera alternativa, risulta altresì agevolabile l’installazione di impianti minieolici, ovvero impianti di piccola taglia che possono essere installati su edifici esistenti o su coperture di strutture di pertinenza. Agevolate anche le apparecchiature, le tecnologie e le spese di installazione, purché connesse.
È comunque sempre necessaria la realizzazione di una “diagnosi energetica ex ante”. Per eseguirla, servono tecnici iscritti all’ordine professionale di riferimento, da EGE, da ESCo o da Auditor energetici. L’obiettivo? Definire il profilo di consumo energetico dell’unità produttiva dove sarà realizzato l’investimento. Con l’individuazione contestuale della potenza dell’impianto da installare e dell’eventuale sistema di stoccaggio.
I programmi di investimento per l’autoproduzione di energia
I programmi di investimento realizzati potranno riguardare una sola unità produttiva, e dovranno essere realizzati su edifici già esistenti destinati all’esercizio dell’attività. O su coperture di strutture di pertinenza. L’energia prodotta serve interamente all’autoconsumo dell’unità produttiva, mentre quella eccedentaria potrà essere accumulata o ceduta (secondo specifiche regole).
Gli impianti potranno essere avviati solo dopo l’invio della domanda di accesso al beneficio. Diversamente, qualora l’impresa abbia assunto impegni giuridicamente vincolanti – contratti, conferme di ordini, acquisti et similia – non potrà rientrare nell’agevolazione. Inoltre, l’ultimazione dell’investimento dovrà avvenire entro 18 mesi dal provvedimento di concessione del contributo.
Considerando che le risorse derivano dal PNRR, l’investimento dovrà rispettare il principio DNSH (non arrecare un danno significativo) ed essere conforme alla normativa ambientale nazionale e dell’UE. Dei 320 milioni, il 40% finanzia i progetti che verranno realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno. Un ulteriore 40% va alle micro e piccole imprese. Tuttavia, qualora questa quota non venga richiesta, passerà in destinazione alle medie e ai restanti territori, confluendo quindi nel 20% “libero”.
Le spese ammissibili per l'autoproduzione di energia
In tutti i casi, gli investimenti dovranno prevedere un ammontare di spese ammissibili non inferiore a 30mila euro e non superiore a 1 milione. Vengono agevolate le spese collegabili e funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento. Quindi l’acquisto (anche mediante operazioni di leasing finanziario):
Le spese andranno sostenute dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione. E dovranno riguardare beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. Con pagamento secondo metodo tracciabili.
Non sono mai ammissibili alcune spese per servizi di consulenza, i costi per l’acquisto di beni usati, per terreni e fabbricati (compresa la locazione), e le transazioni fatturate da soggetti in rapporti di controllo o di collegamento con il beneficiario dell’agevolazione.
Quando e come presentare la domanda?
Il Decreto direttoriale del 14 marzo 2025 indica le modalità e i termini di apertura dello sportello. Il Soggetto attuatore è Invitalia: nell’apposita pagina è presente la modulistica da utilizzare per la domanda di ammissione all’agevolazione. Le aziende interessate potranno presentarla esclusivamente utilizzando la piattaforma informatica, sempre sul sito dell’Agenzia.
Lo sportello aprirà alle ore 12.00 del 4 aprile 2025 e chiuderà alle ore 12.00 del 5 maggio 2025. La procedura valutativa è a graduatoria. Invitalia procederà infatti con una valutazione di merito dei progetti di investimento, secondo specifici criteri (articolo 9, comma 7, del decreto 13 novembre 2024).
Ovvero tenendo conto della potenza degli impianti relazionati al fabbisogno complessivo annuo di energia dell’unità produttiva. Ma anche dei costi per l’acquisto di moduli solari fotovoltaici. Da prendere in considerazione sono anche la sostenibilità economica dell’investimento e il possesso di specifiche certificazioni ambientali.
Tutte le informazioni sono rinvenibili anche sul sito del MIMIT, all’apposita pagina dedicata alla misura.