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Transizione 5.0: dal 2023 al 2024, la storia (travagliata) di un’utile misura per le imprese nazionali

Come e quando è stato introdotto il Piano Transizione 5.0? Quali sono stati gli sviluppi più importanti tra il 2023 e il 2024? Ripercorriamo le tappe significative di questo sistema agevolativo per le imprese italiane, destinato ad accompagnarle fino alla fine del 2025.

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Marianna Capasso

Il Piano Transizione 5.0 prende forma nel mese di novembre 2023, quando la Commissione europea approva la modifica strutturale e sostanziale del PNRR italiano, con l’introduzione della Missione numero 7, RePowerEU.

La nuova Missione prevede l’Investimento 15 (M7, I15), ovvero Transizione 5.0, al quale sono destinati 6,3 miliardi di euro da utilizzare in crediti d’imposta.

L’articolo 38 del Decreto PNRR quater e il Decreto attuativo 2024 del MIMIT

Con il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, anche noto come DL PNRR quater – convertito poi in Legge il 29 aprile 2024 – si dà il via all’iter previsto nel Piano Transizione 5.0. In particolare, è l’articolo 38 a disciplinare la materia. Questo recita infatti che, per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese in linea con l’Investimento 15 “Transizione 5.0”, della Missione 7 – REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0. Ma è il Decreto attuativo del MIMIT a rendere operative le agevolazioni.

Ai beneficiari veniva quindi riconosciuto un credito di imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati a condizioni stabilite, in progetti di innovazione di tre tipi (investimenti in beni digitali, beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili, ad esclusione delle biomasse, formazione).

I destinatari del Piano Transizione 5.0

L’incentivo è destinato a tutte le imprese residenti nel territorio italiano e alle stabili organizzazioni anche di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale.

Per poter usufruire del credito di imposta, i destinatari dovranno effettuare nuovi investimenti in strutture situate in Italia. Dal piano agevolativo sono escluse le imprese in liquidazione volontaria o coatta amministrativa, in fallimento e concordato preventivo (senza continuità aziendale), o sottoposte ad altra procedura concorsuale.

Allo stesso modo sono escluse le compagini colpite da sanzioni interdittive (ex D. Lgs 231/2001). Le imprese destinatarie dovranno assicurare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e l’adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a favore dei lavoratori.

Lo schema degli incentivi e il credito di imposta 2024

Dei totali 11,8 miliardi della Missione 7 – RePowerEU, all’Investimento 15 sono destinati 6,3 miliardi di euro, suddivisi in base a tre differenti tipologie di investimenti.

Gli investimenti agevolabili e le limitazioni

La prima riguarda i beni digitali, ovvero i beni strumentali materiali 4.0 e i beni strumentali immateriali 4.0, riportati negli Allegati A e B della Legge 232/2016. Questi dovranno risultare interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Le imprese che operano in tal senso riceveranno, cumulativamente, crediti d’imposta per 3,78 miliardi.

Agli investimenti in beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili, ad esclusione delle biomasse, sono destinati 1,89 miliardi.

Per la formazione del personale, nell’ambito di competenze per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, la destinazione ammonta a 630 milioni, ma la spesa non potrà superare i 300mila euro ed essere superiore al 10% degli investimenti effettuati nei beni digitali.

Le nove aliquote e i tre scaglioni di investimento

L’agevolazione sarà richiedibile solo qualora, con l’investimento, si realizzi un efficientamento energetico con una riduzione pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o almeno al 5% sul processo interessato dall’investimento.

Come stabilito dal combinato disposto del comma 7 e comma 8 dell’articolo 38 , e come confermato dall’articolo 10 del Decreto attuativosono nove le diverse percentuali agevolative. Esse variano a seconda della riduzione energetica e funzionalmente all’intensità dell’investimento (quota).

Quest’ultimo fa riferimento a tre scaglioni. Fino a 2,5 milioni, da 2,5 milioni fino a 10 milioni, e oltre. Il credito di imposta viene quindi riconosciuto sul 35% della spesa per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, sul 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni, e sul 5% della spesa per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro, fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, per ciascun beneficiario.

Il valore della percentuale sale al 40, al 20 e al 10% qualora la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia superiore al 6% o superiore al 10% nei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

Le percentuali crescono ulteriormente (al 45%, al 25 e 15) nel caso in cui la riduzione sia, alternativamente, superiore al 10% per i consumi energetici della struttura, e al 15% nei consumi energetici dei processi.

La cumulabilità con le altre agevolazioni

A condizione che la somma degli incentivi non superi il totale degli investimenti effettuati, l’articolo 11 del Decreto attuativo stabilisce la cumulabilità del credito di imposta con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali, che abbiano ad oggetto i medesimi costi. Non è quindi ammesso il cumulo con le altre misure finanziate dall’UE. Non c’è cumulo, poi, con le agevolazioni per gli investimenti in beni nuovi strumentali previsti della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, in riferimento quindi al Piano Transizione 4.0. Ugualmente, non è ammessa la cumulabilità con il credito di imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno.

È invece possibile prevedere il cumulo con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, ma la somma degli incentivi non potrà però superare il totale degli investimenti effettuati. In linea generale, dunque, la cumulabilità è ammessa anche per altri casi non normati dall’articolo 38, in linea però con quanto stabilito dalle Leggi nazionali ed europee.

La questione del risparmio energetico

L’investimento 15 della Missione 7 ha l’obiettivo di sostenere la transizione energetica dei processi produttivi verso un modello di produzione efficiente, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.

In linea con i target del PNRR, si realizzerà un risparmio energetico nel consumo finale di energia pari a 0,4 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) nel periodo 2024-2026.

Il credito di imposta, come sopra rappresentato, è infatti legato alla riduzione del consumo di energia finale (almeno del 3%) o al risparmio energetico nei processi (almeno del 5%) grazie agli investimenti. Si tratta di soglie minime. Tuttavia, considerando la premialità delle percentuali – che aumentano in base al miglioramento certificato dell’efficienza energetica – le imprese potrebbero essere spinte a fare sempre più, contribuendo al veloce raggiungimento degli obiettivi climatici.

Secondo l’articolo 9 del Decreto attuativo, la comparazione della riduzione (partendo dal 3 e dal 5%) si calcola con riferimento ai medesimi valori registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, tenendo in considerazione anche l’aumento del volume produttivo o eventuali condizioni esterne che influirebbero sui valori. 

Ci sono poi le imprese che non dispongono di dati per la misurazione diretta, o quelle costituite da almeno 6 mesi ma non più di 12, non i possesso quindi di valori annuali. Nel primo caso si procederà con una stima dei consumi. Nel secondo, il Decreto stabilisce che andranno verificati i consumi energetici dei mesi “noti”, e proiettati su un arco temporale annuale.

Le condizioni di accesso e il ruolo del GSE (Gestore Servizi Energetici)

L’articolo 38 stabiliva che, per richiedere il credito di imposta, le imprese dovessero presentare, in via telematica, una apposita documentazione al GSE. Con l’articolo 12 del Decreto attuativo viene descritta minuziosamente la procedura di fruizione, partendo dalla trasmissione della comunicazione preventiva del progetto di innovazione. E continuando con la successiva comunicazione, nei successivi 30 giorni, per confermare l’effettuazione degli ordini – accettati dal venditore, con pagamento a titolo di acconto (20%).

Ricevuta la richiesta, il GSE trasmette all’impresa la conferma dell’importo prenotato e, al completamento del progetto di innovazione (non oltre il 28 febbraio 2026), l’impresa invierà una comunicazione con ulteriori informazioni per la precisa individuazione del programma (come stabilito dal comma 6 del suddetto articolo 12). Per le comunicazioni le imprese dovranno utilizzare modelli e istruzioni presenti sulla piattaforma informatica “Transizione 5.0” sul portale del GSE, con accesso tramite SPID.

L’iter operativo e il futuro del sistema agevolativo

Il Decreto attuativo del MIMIT riporta le modalità attuative delle disposizioni stabilite dall’articolo 38, rendendo operativo il Piano Transizione 5.0, dopo un’attesa durata cinque mesi. L’atto sarebbe infatti dovuto arrivare entro i primi giorni di aprile 2024, ovvero entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 39/2024. Nel mese di giugno 2024 il Decreto, sotto forma di bozza, è stato sottoposto ai diversi Ministeri interessati (MASE e MEF), per poi passare alla Corte dei Conti.

È stato poi adottato il 24 luglio 2024come risulta dal portale del Dipartimento per il programma di Governo con pubblicazione in GU del 6 agosto 2024. Dal 7 agosto, invece, è stata attivata la piattaforma informatica “Transizione 5.0”, sul portale del GSE, per la prenotazione degli incentivi. Sulla medesima piattaforma, poi, è possibile anche presentare le comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione. Questo, dal 12 settembre 2024.

I chiarimenti del MIMIT, dalla Circolare operativa alle FAQ nel secondo semestre 2024

Il 16 agosto 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la circolare operativa. L’atto, composto da oltre 190 pagine, fornisce i chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.

Inoltre, con il medesimo obiettivo, il MIMIT ha pubblicato diverse tornate di FAQ. Per rispondere alle domande più comuni: procedura di accesso, distinzione tra beni materiali e immateriali, formazione, cumulabilità, determinazione dell’importo, impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, calcolo del risparmio energetico e così via.

Ma anche per chiarire alcune specifiche casistiche sottoposte dalle aziende. Le prime FAQ risalgono agli inizi di ottobre 2024, mentre le ultime al 2 novembre 2024.

Piano Transizione 5.0: entro fine 2024, possibili modifiche ad aliquote, soglie di investimento e classi di efficientamento

Il Piano Transizione 5.0 dispiegherà i suoi effetti fino a fine 2025, ma agli inizi di novembre 2024 risultavano prenotati meno di 300 milioni. Ancora, quindi, sono disponibili circa 6,1 miliardi di euro, dei totali 6,3.

Questo scarso entusiasmo, da parte delle aziende, ha spinto il MIMIT a ipotizzare una revisione, a stretto giro, con una possibile modifica delle aliquote. In contemporanea, durante l’iter di approvazione del Decreto Fiscale (DL 155 del 19 ottobre 2024 – che si concluderà non oltre il 18 dicembre 2024 – è stato proposto un emendamento al nuovo sistema di incentivi 5.0.

Presentata in Commissione Bilancio al Senato, la modifica riguarda l’articolo 8 dell’atto in questione. Con l’emendamento 14 potrebbero cambiare le soglie di investimento previste dal Piano Transizione 5.0. Non più tre ma due. Si ridurrebbe anche il numero delle classi di efficientamento, che passerebbe da nove a sei. Possibili novità anche per i pannelli fotovoltaici (con l’ipotesi di una maggiorazione) e per la cumulabilità con gli investimenti nella ZES Sud. Solo ipotesi, al momento. Anche se, effettivamente, il Piano Transizione 5.0 non sembra decollare, come da aspettative. Ragion per cui, molto probabilmente, nei prossimi mesi potrebbero esserci importanti cambiamenti.

Transizione 5.0: dal 2023 al 2024, la storia (travagliata) di un’utile misura per le imprese nazionali - Ultima modifica: 2024-11-07T12:12:00+01:00 da Marianna Capasso