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La nuova Direttiva, aspetti giuridici e definizioni

Gli obblighi di progettisti, fabbricanti e fornitori secondo la Direttiva in vigore dal prossimo 29 dicembre 2009 per poter commercializzare le apparecchiature industriali su tutto il territorio europeo

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M. C.

“I progettisti che violano il disposto dell'art. 22 sono puniti con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da 600 a 2mila euro”. L'art. 57, comma 1 del Dlgs 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), stabilisce le sanzioni che posso colpire quanti non rispettano gli obblighi progettuali previsti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, che entrerà in vigore il prossimo 29 dicembre in tutta Europa.
L'avvocato Antonio Oddo, nel corso del seminario 'Sicurezza macchine, dagli aspetti legali all'applicazione delle norme tecniche', organizzato da Rockwell Automation lo scorso 28 settembre a Milano, ha insistito molto sulle responsabilità di progettisti, fabbricanti, venditori e utilizzatori, chiamati ad operare in modo completamente diverso rispetto al passato.

Sicuri sin dalla nascita
In considerazione della crescente complessità delle macchine stesse, la Direttiva impone di rendere la sicurezza una parte integrante della progettazione, obbligando i progettisti ad adottare sempre le soluzioni più adeguate a garantire la protezione delle persone e a giustificare ogni singola scelta in materia di sicurezza, fornendo inoltre informazioni, istruzioni e avvertenze chiare e comprensibili a tutti i possibili utilizzatori.
Lo stesso art. 22 del Dlgs appare chiaro: “I progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti rispettino i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali tecniche e scelgano attrezzature, componenti di dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative regolamentari in materia”. Un obbligo che si estende anche a quanti rivestono il ruolo di fabbricanti e fornitori con l'aggravante che, in caso di mancato rispetto della Direttiva, l'arresto per queste ultime figure può andare da “quattro a otto mesi, con un'ammenda da 15mila a 45mila euro”. Nessuno escluso, quindi: a partire dal 29 dicembre in Europa potranno essere commercializzate esclusivamente macchine conformi alle indicazioni comunitarie dettate proprio dalla 2006/42/CE.

Le novità della Direttiva
L'entrata in vigore della nuova Direttiva macchine sta suscitando una notevole apprensione tra gli addetti ai lavori e, complice la cattiva informazione, non mancano le interpretazioni errate. Per tale ragione Oddo ha focalizzato il proprio intervento proprio sulla corretta lettura degli articoli più significativi e ad una loro corretta comprensione anche in considerazione delle novità introdotte rispetto al passato.
In particolare, la nuova Direttiva si applica a un numero decisamente elevato di prodotti: macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione e quasi-macchine. L'allegato I definisce anche i prodotti esclusi dall'applicazione di tale Direttiva, ma si tratta quasi esclusivamente di apparecchiature non destinate all'impiego industriale, mentre si applica ai componenti di sicurezza che sono immessi separatamente sul mercato. È inoltre importante ricordare che se i rischi per una macchina sono principalmente di origine elettrica, tale macchina è disciplinata esclusivamente dalla 73/23/CE, in quanto, come è specificato nella Direttiva stessa, “quando per una macchina i pericoli citati all'allegato I sono interamente o parzialmente oggetto in modo più specifico di altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a tale macchina e per tali pericoli dalla data di attuazione di tali altre direttive”.

Cos'è una macchina?
Il testo della Legge ha posto una particolare attenzione proprio alla corretta definizione dei prodotti, con l'obiettivo di evitare possibili interpretazioni che, in passato, hanno suscitato non pochi problemi. All'art. 2 dell'allegato I, una macchina viene identificata come “insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata”. Tale definizione comprende anche le apparecchiature alle quali “mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento”. Il termine di macchina, inoltre, si estende a un “insieme pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione”.
La definizione comprende anche gli insiemi di macchine e le quasi-macchine, “che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale”, ma anche insiemi “di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta”.

L'importanza delle definizioni
Per identificare correttamente l'ambito operativo, la Direttiva fornisce anche una serie di definizioni alle quali è necessario fare riferimento.

  • Attrezzatura intercambiabile: “dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile”.
  • Componente di sicurezza: “componente destinato ad espletare una funzione di sicurezza, immesso sul mercato separatamente, il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone”. Inoltre, “non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti”. Per completare tale definizione è opportuno fare riferimento all'allegato V, che contiene un elenco indicativo delle componenti di sicurezza.
  • Accessori di sollevamento: “componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente”. In particolare è interessante ricordare che anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento.
  • Catene, funi e cinghie: “catene, funi e cinghie progettate e costruite ai fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento”.
  • Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica: “componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima. Allorché sono immessi sul mercato muniti di ripari, vanno considerati come un singolo prodotto”.
  • Quasi-macchine: “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente Direttiva”.
  • Immissione sul mercato: “prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione”.
  • Fabbricante: “persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva”.
  • Mandatario: “qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la presente direttiva”.

Quello che non può mancare
Conoscere, comprendere e applicare correttamente tali definizioni è oggi essenziale, poiché, come ha spiegato lo stesso Oddo, la Direttiva fissa obblighi ben definiti all'art. 5. “Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina: si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I; si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile; fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni; espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'art.12; redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina; appone la marcatura CE ai sensi dell'art. 16”.

Una tutela per chi vende
Si tratta di 'formalità' spesso vissute dalle aziende come autentiche imposizioni: inutili e antieconomiche. Al contrario, come ha spiegato lo stesso Oddo, conoscere e applicare correttamente una simile Direttiva, oltre ad aumentare la sicurezza delle persone a contatto con una macchina, rappresenta un'autentica tutela per quanti operano nel rispetto della legge, superando tutti i tentativi di protezionismo messi in atto da alcuni Paesi europei anche nei confronti dei produttori continentali.
La Direttiva, in questo senso, risulta estremamente chiara. “Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio sul loro territorio delle macchine che rispettano la presente direttiva”. Così come la stessa libertà di commercializzazione deve essere garantita anche alle quasi-macchine. Gli unici limiti che possono essere adottati dagli Stati membri riguardano l'installazione e, più tipicamente, il collegamento alle reti nazionali, per i quali possono essere richiesti requisiti specifici agli installatori stessi. Emblematico, ad esempio, quanto stabilito in Italia dal Dm 37/08.

Istruzioni e avvertenze
Un'attenzione particolare è stata riservata dalla Direttiva alle istruzioni e avvertenze da fornire necessariamente agli utilizzatori: “Le informazioni e le avvertenze sulla macchina dovrebbero essere fornite preferibilmente in forma di simboli o pittogrammi facilmente comprensibili. Qualsiasi informazione o avvertenza orale o scritta deve essere espressa nella o nelle lingue ufficiali della Comunità, che possono essere determinate, conformemente al trattato, dallo Stato membro in cui è immessa sul mercato e/o messa in servizio la macchina e può essere corredata, su richiesta, della o delle versioni linguistiche comprese dagli operatori”. Anche per tale ragione, come si legge nel documento, informazioni e dispositivi di informazione “non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente dell'operatore”. Inoltre, “le unità di visualizzazione o qualsiasi altro mezzo di comunicazione interattiva tra operatore e macchina devono essere di facile comprensione e impiego”. Per quanto riguarda gli aspetti legati a possibili incidenti, “quando la sicurezza e la salute delle persone esposte possono essere messe in pericolo da un funzionamento difettoso di una macchina che funziona senza sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in modo da emettere un segnale sonoro o luminoso adeguato”. I dispositivi di avvertenza “devono poter essere compresi senza ambiguità e facilmente percepiti. Devono essere prese misure opportune per consentire all'operatore di verificare la costante efficienza di questi dispositivi di avvertenza. Devono essere applicate le disposizioni delle specifiche direttive comunitarie concernenti i colori e i segnali di sicurezza”. Nella predisposizione delle soluzioni di sicurezza, il progettista deve necessariamente tener conto dello stato dell'arte e applicare tutte le soluzioni tecnicamente utilizzabili anche in considerazione della probabilità di un incidente, della sua gravità, dell'impatto economico delle tecnologie adottate. In ogni caso è chiaro come, nella maggior parte delle macchine, possano comunque sussistere i cosiddetti 'rischi residui'. Se ciò accade, “malgrado tutte le disposizioni adottate”, oppure “quando si tratta di rischi potenziali non evidenti (ad esempio, armadio elettrico, sorgenti radioattive, spurgo di circuito idraulico, rischio in una parte non visibile ecc.), il fabbricante deve prevedere delle avvertenze”. Dette avvertenze devono utilizzare preferibilmente dei simboli comprensibili a tutti e/o essere redatte in una delle lingue del Paese di utilizzazione corredata, su richiesta, dalle lingue conosciute dagli operatori”.

La nuova Direttiva, aspetti giuridici e definizioni - Ultima modifica: 2009-12-01T16:53:33+01:00 da La Redazione