HomeIndustria 4.0Incentivi e Transizione 4.0La cumulabilità delle misure agevolative: come orientarsi

La cumulabilità delle misure agevolative: come orientarsi

Ti potrebbero interessare ⇢

La Redazione

È vietato il doppio finanziamento per le medesime spese, mentre sarà possibile cumulare diverse forme di sostegno pubblico, addizionate tra loro, purché relative a differenti costi, anche del medesimo investimento.

di Marianna Capasso

La nuova Legge di Bilancio ha destinato, alle imprese, una serie di misure interessanti, non discostandosi di molto dalle precedenti “edizioni”. Considerando, però, che la manovra 2022 è stata la prima ad essere varata nell’era ufficiale PNRR, sono sorti alcuni dubbi sulla coesistenza dei due strumenti, in ambito agevolativo. In particolare, una delle principali problematiche di discussione sollevata da esperti e dalla stessa platea imprenditoriale, è stata quella relativa alla cumulabilità delle spese.

Le circolari operative del PNRR stabiliscono un divieto di finanziamento per tutte quelle spese e costi già oggetto di altra agevolazione pubblica. L’interpretazione allargata di questa prescrizione ha generato parecchia confusione, anche alla luce della Circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 sulle “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”. Ma poi il MEF, attraverso la Ragioneria Generale, ha chiarito ogni dubbio.

Doppio finanziamento o cumulo?

Facciamo un passo indietro. Le circolari del PNRR stabiliscono “l’obbligo di assenza del doppio finanziamento”. Ma cosa dice, invece, la Legge, relativamente alla cumulabilità? È necessario fare allora una distinzione tra “doppio finanziamento” e “cumulo delle misure agevolative”, poiché si tratta di due distinti principi.

La normativa europea vieta il doppio finanziamento stabilendo che, per il medesimo costo di un progetto, non può essere chiesto due volte un rimborso, a valere su fonti pubbliche di finanziamento, anche di diversa natura. La ratio della scelta rientra nel principio generale di una sana gestione finanziaria, in ambito europeo, armonizzato poi a livello statale, con il recepimento da parte di ogni Stato Membro. È anche un modo per offrire, a più imprese, la possibilità di utilizzare i benefici.

Diverso è il concetto di cumulo, secondo il quale è possibile richiedere diverse forme di sostegno pubblico, addizionate tra loro, purché destinate a coprire quote differenti di progetti o investimenti - a condizioni specifiche.

L’articolo 9 (addizionalità e finanziamento complementare) del Regolamento (UE) 2021/241 – istitutivo del Recovery Fund – stabilisce, infatti, che il sostegno in ambito PNRR si aggiunge a quello fornito da altri programmi europei, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo (il divieto, appunto, di doppio finanziamento). Dunque, si parla di medesimi costi non doppiamente richiedibili. Il cumulo, invece, offre la possibilità alle imprese di avvalersi anche di ulteriori fonti finanziarie, per poter carpire ogni possibilità offerta dallo strumento dei sostegni.

Il chiarimento del Ministero delle Finanze

È stato dunque il Ministero delle Finanze, con la Circolare 33 del 31 dicembre 2021, a chiarire ogni dubbio, anche in considerazione della Legge di Bilancio che di lì a poco sarebbe entrata in vigore.

Oltre a richiamare il suddetto articolo 9, il MEF ha reso noto che lo strumento della cumulabilità e del divieto di doppio finanziamento è stata questione già ampiamente prescritta nelle normative passate (Considerando 30  e 38 del Regolamento (UE) 1303/2013), senza aver destato più di tanto scalpore.

Sempre nella medesima Circolare, il MEF riporta, a titolo esemplificativo, un caso ad hoc: se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la restante quota (il 60%) può essere finanziata attraverso altre fonti. Questo, però, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili (stabilite dalle normative specifiche che regolano il beneficio) e, soprattutto, non venga superato il 100% dei costi, con riferimento al progetto per il quale si chiede l’agevolazione.

Dunque, si presti attenzione a tre dettagli. In primis bisognerà capire, in che termini e con che percentuali, la normativa agevolativa (l’altra, quella diversa dal PNRR) offre la possibilità di cumulo. Appurato ciò, sarà necessario non superare la totalità dei costi “beneficiabili”, perché in quel caso la quota eccedente risulterebbe doppiamente finanziata, andando contra legem. Infine, occorrerà tener conto dei limiti imposti dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Le azioni del Piano Transizione 4.0

In ambito PNRR, per le misure del Piano Transizione 4.0 vale il medesimo principio: divieto di doppio finanziamento e possibilità di cumulo. La nuova politica industriale del Paese, più inclusiva e attenta alla sostenibilità, prevede tre azioni di sostegno attraverso i crediti di imposta sugli investimenti:

  1. il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, per incentivare le imprese ad investire in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi;
  2. il credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, a supporto della spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, sostenendo la competitività delle imprese e favorendone i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale;
  3. il credito d’imposta formazione 4.0, a favore delle imprese, per favorire le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0 – quest’ultimo, però, confermato solo fino al 2022.

Pertanto, qualora l’investimento fosse già finanziato da una differente risorsa pubblica, sarà comunque possibile – per la restante quota di costi, senza superare però il 100% – richiedere uno dei suddetti crediti d’imposta, cumulando le due agevolazioni. O viceversa – nel caso in cui si utilizzino già i crediti d’imposta e si abbia necessità di accedere ad altri strumenti di sostegno, compatibili.

Le altre cumulabilità

I crediti del Piano Transizione 4.0 sono cumulabili anche con il tanto dibattuto Patent Box – che di fatto è una agevolazione extra PNRR – e con il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

Un’altra cumulabilità è concessa al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali con la Nuova Sabatini, e anche con il Bando ISI (INAIL) 2021 che, con effetti dal 2022, ha offerto alle aziende un contributo a fondo perduto fino al 65% (per un massimo di 130mila euro) destinato a specifici investimenti aziendali che apportino miglioramenti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Ugualmente cumulabili, con altre misure pubbliche, i finanziamenti agevolati gestiti da Simest, a valere sulle risorse del PNRR e destinati ai progetti di internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica. Il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 31 maggio prossimo.

Se invece vogliamo parlare di non cumulabilità, facendo riferimento alle normative specifiche, non sarà possibile, ad esempio, cumulare i benefici della Nuova Sabatini né con il suddetto Bando ISI né tantomeno con il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

 

La cumulabilità delle misure agevolative: come orientarsi - Ultima modifica: 2022-01-26T11:10:16+01:00 da La Redazione