Un passo alla volta. L’ennesimo step per delineare precisamente la disciplina definitiva sull’iperammortamento, introdotto a fine dicembre con la Legge di Bilancio 2026. Come da regola, dopo la manovra finanziaria sono necessari i Decreti attuativi, ai quali demandare tutti i dettagli pratici delle diverse agevolazioni. Idem per l’iperammortamento. In questo caso, però, i tempi sono slittati.
È stato infatti necessario sistemare la “svista normativa” sulla regola del local content. Ovvero eliminare la clausola che stabiliva l’obbligo di produzione del bene agevolabile in UE o nello Spazio Economico Europeo. È quindi servito l’intervento del Decreto fiscale del 27 marzo 2026, che ha messo mano alla Legge di Bilancio, nella parte specifica. E, a quel punto, il prossimo step sarebbe stata la pubblicazione dell’atteso Decreto attuativo.
E così è stato. Il provvedimento, pronto già da tempo, è stato firmato dal Ministro Urso il 4 maggio 2026. Manca, però, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In attesa che l’iter si completi – con bollinatura, MEF e Corte dei Conti – riportiamo le principali informazioni attualmente disponibili. Riservandoci di fornire ulteriori aggiornamenti non appena ci sarà l’ufficialità.
Luogo e completamento degli investimenti, nel Decreto attuativo
Il provvedimento definisce e regola l’agevolazione fiscale dell’iperammortamento. Parte con la definizione di termini utilizzati nella Legge di Bilancio, specificando cosa si debba intendere per struttura produttiva (il luogo fisico in cui un’impresa svolge la propria attività, composto da una o più unità locali o impianti), e chiarendo la questione del completamento degli investimenti, fondamentale per procedere con l’iter.
La data rilevante ai fini dell’investimento non è né quella della prenotazione né tantomeno quella del pagamento. È quella di effettuazione dell’investimento, ovvero del momento in cui il costo si considera fiscalmente sostenuto: il momento della consegna o della spedizione del bene. Dunque, per macchinari, software e tutti gli altri beni (indicati negli Allegati IV e V della Legge di Bilancio), l’investimento segue le regole fiscali, con la disponibilità del bene. Non è rilevante ordine o pagamento, ma consegna e disponibilità – secondo la regola del TUIR (art. 109).
Ci sono poi due specifiche, relative ai beni in leasing finanziario e ai beni per autoproduzione di energia. Nel primo caso, non è determinante la firma del contratto né la data di inizio pagamento, ma sempre la consegna ufficiale del bene (con la certificazione del verbale). Nel secondo farà fede la data in cui l’impianto risulterà finito, per essere pronto all’uso: il suo completamento.
Il Decreto attuativo: la prenotazione
Con l’articolo 2, il Decreto ripropone il funzionamento della maggiorazione, per gli investimenti realizzati in strutture produttive ubicate su territorio italiano, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Investimenti in beni non più prettamente Made in UE o nello SEE. Come stabilito dal Decreto fiscale, correttivo della manovra finanziaria, per quel punto specifico.
È l’articolo 3, invece, a definire le tre fasi di accesso al beneficio. Attraverso la piattaforma telematica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con l’utilizzo dello SPID (o della CIE). In primis, l’impresa dovrà trasmettere al GSE una comunicazione preventiva, per ogni struttura produttiva, con:
- i dati identificativi
- l’indicazione della tipologia degli investimenti programmati
- l’importo complessivo degli investimenti programmati
- la data di interconnessione
- la data di entrata in funzione (nel caso di investimenti fotovoltaici).
Le indicazioni per la conferma e la comunicazione finale
In questo modo, le risorse risulteranno prenotate. Entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo da parte del GSE, sarà poi necessaria una comunicazione di conferma – senza variazioni di beni o importi – per attestare l’avvenuto pagamento di almeno il 20% del costo di acquisto. Serviranno anche i dati identificativi delle fatture. Per i beni oggetto di leasing, si terrà in considerazione la firma del contratto e dell’ordine.
L’ultima comunicazione è invece quella di completamento, che andrà inviata al termine dell’investimento, ma non oltre il 15 novembre 2028. A condizione che sia avvenuta l’interconnessione dei beni agevolabili, al sistema aziendale di gestione o alla rete di fornitura.
È ammessa una proroga di 20 giorni, qualora il GSE faccia richiesta di integrazione documentale. Andranno trasmessi i dati definitivi corredati da perizia asseverata, per comprovare che i beni siano in possesso delle caratteristiche tecnologiche previste.
Le nuove comunicazioni periodiche integrative: la novità del comma 6, art. 3 del Decreto attuativo
Il GSE controllerà i dati inviati e, in caso positivo, comunicherà al beneficiario l’accoglimento dell’istanza, entro 10 giorni dalla ricezione delle informazioni. Diversamente, potrebbe richiedere integrazioni o correzioni – da corrispondere entro i successivi 10 giorni. Se non si rispettano i termini perentori, la procedura non si perfeziona e si perde l’agevolazione richiesta.
Ma non è finita. C’è una novità apportata dal comma 6 dell’articolo 3. Il Decreto attuativo introduce le cosiddette comunicazioni periodiche integrative. L’ennesimo aggravio burocratico per le imprese? Probabile, ma le informazioni serviranno per monitorare l’utilizzo dell’incentivo e l’andamento della spesa pubblica.
Entro il 20 gennaio di ogni anno, andranno comunicate le informazioni sull’investimento (tra cui i costi sostenuti e le modalità di utilizzo del beneficio fiscale). Entro il 30 giugno, invece, si dovrà trasmettere il piano di ammortamento, con la distribuzione dell’incentivo per quote di esercizio.
Beni immateriali: il Decreto attuativo non menziona i canoni per l’uso
La fruizione del beneficio e le diverse quote di maggiorazione sono oggetto anche del Decreto attuativo: una sorta di remind. Viene anche ricordato che l’agevolazione fiscale si applica a partire dall’anno in cui l’impresa invia la comunicazione di completamento. Questo, però, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro lo stesso anno. Non basta completate l’investimento: serve l’operatività nello stesso periodo d’imposta. E, come sempre, serve il placet del GSE.
Un’altra novità, che si aggiunge a quella delle comunicazioni integrative, riguarda i canoni per l’uso di beni immateriali (cioè software e servizi digitali). Non c’è il riferimento all’agevolabilità dei costi in abbonamento (canoni). Un problema per i modelli SaaS (Software as a Service), quindi? La restrizione dell’ambito sottende una esplicita volontà governativa o il chiarimento potrebbe arrivare in futuro? Vedremo se Agenzia delle Entrate o GSE interverranno, in tal senso.
Perizia e certificazione contabile come documenti obbligatori
Il Decreto attuativo chiarisce anche un aspetto fondamentale per l’ottenimento del beneficio, che riguarda i documenti obbligatori. Per comprovare i requisiti dei beni – secondo le caratteristiche tecniche previste dagli Allegati IV e V – e l’interconnessione, serve comunque una perizia tecnica asseverata. Una relazione ufficiale firmata da un soggetto qualificato, che includa un’analisi tecnica.
Chi può rilasciare la perizia tecnica asseverata
Può essere rilasciata da ingegneri, periti industriali (iscritti all’albo) o enti di certificazione accreditati. A condizione che siano in possesso di assicurazione professionale adeguata. Decade, quindi, la possibilità di ricorrere all’autodichiarazione.
Non c’è più alcun riferimento a quanto circolato nelle settimane scorse e poi smentito: il limite dei 300mila euro, per la dichiarazione sostitutiva al posto della perizia.
La certificazione contabile
Sarà poi necessario dimostrare che le spese dichiarate siano state effettivamente sostenute. Servirà quindi una certificazione contabile, non ammessa al rimborso pubblico. Qualora l’impresa sia obbligata alla revisione, per sua natura giuridica, il rilascio avverrà da parte del revisore legale. Diversamente, si darà mandato apposito (a un soggetto o a una società di revisione iscritta all’albo), nel rispetto delle regole di indipendenza professionale.
Il ruolo del GSE
Nel Decreto, poi, viene esplicitato il potere di controllo del GSE, sugli investimenti, e quello di verifica sulla documentazione. Sono previsti i casi di decadenza dal beneficio (irregolarità, dichiarazioni false, ostacoli al controllo, delocalizzazione ecc). È normata anche l’indebita fruizione, e le modalità di recupero di quanto già concesso. Insomma, tutte le indicazioni che dovranno quanto prima trovare concreta realizzazione.
Il Decreto attuativo, da solo, basta? No
Se il Decreto attuativo chiarisce la maggior parte dei punti operativi, per la vera partenza servono ancora i Decreti direttoriali. Questi stabiliranno la data di apertura della piattaforma informatica GSE e le modalità di accesso.
Al momento, non sono ancora disponibili neppure i modelli di comunicazione e le relative istruzioni. Alle imprese, quindi, tocca monitorare i canali ufficiali: è lì che verrà comunicato l’avvio del tanto agognato procedimento. L’ennesima attesa?
