Nuntius adest cum nova magna! Il Decreto fiscale, tanto atteso, è finalmente arrivato. E, con lui, la rimozione della clausola del local content. La disciplina, relativa alla produzione dei beni oggetti dell’investimento, nell’ambito dell’iperammortamento, è stata modificata. Come già anticipato ufficiosamente nel mese di febbraio. E, ufficialmente, lo scorso 12 marzo 2026, con un comunicato del MEF.
La “svista normativa”, presa con la Legge di Bilancio, poteva essere corretta solo con un intervento legislativo di primo grado. Perché si trattava di mettere mano a una Legge dello Stato (la Legge 199/2025). Serviva, quindi, almeno un Decreto-legge come, appunto, quello fiscale – approvato durante il Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2026. Decreto che, però, ha chiarito anche alcuni aspetti relativi al Piano Transizione 5.0. Cosa cambia, quindi, per le imprese?
Iperammortamento Made in UE: gli investimenti ammessi
Partiamo dall’inizio. La Legge di Bilancio, al comma 427 dell’articolo 1, specifica che gli investimenti possono beneficare dell’iperammortamento qualora realizzati in beni “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028”. Una limitazione importante, dunque.
Al di là della differente disciplina tra credito d’imposta (in compensazione con F24) ed iperammortamento (come deduzione fiscale), questo confine geografico relativo alla produzione del bene è una grande novità. Accolta inizialmente con piacere, perché dal nobile intento – a tutela del prodotto europeo contro la concorrenza principalmente asiatica – si è presto rivelato un pericoloso boomerang.
A conti fatti, la realtà è diversa. E, forse, del prodotto “straniero” non se ne può ancora fare a meno. Il Made in UE non soddisfa totalmente la domanda, e si configura un blocco degli investimenti. Molte imprese, infatti, utilizzano macchinari prodotti extra UE: pensiamo a Caterpillar e Komatsu, produttori di beni difficilmente sostituibili con equivalenti europei. O, per lo meno, non nell’immediato.
La complessità procedurale del Made in UE
Occorre inoltre considerare un ulteriore aspetto: la complessa procedura per comprovare il rispetto della regola. Come si poteva dimostrare di essere compliant? Ogni impresa avrebbe dovuto dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla CCIAA competente. O chiedere al produttore una dichiarazione di origine (sostitutiva), attestante l’integrale produzione– o la trasformazione sostanziale – in UE o nello SEE.
E, se per i beni materiali il tutto appariva più semplice, sebbene non immediato, le complicazioni maggiori sarebbero sorte per i beni riportati nell’Allegato V, gli intangibles. Pensiamo al software, con le sue diverse fasi: ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging. Sarebbe stato necessario asserire un valore delle attività di sviluppo non inferiore al 50%, riconducibile a soggetti operanti stabilmente in UE o SEE. Eccessivamente articolato.
Le novità del Decreto fiscale
E così, durante il Consiglio dei ministri del 27 marzo 2026, il Governo ha dato il via libera alla modifica della regola Made in UE. Le imprese potranno quindi accedere al beneficio dell’iperammortamento indipendentemente dall’origine del bene acquistato. Una scelta, questa, che si sposa perfettamente con le esigenze che emergono dall’attuale scenario geoeconomico, dove l’aumento dei costi energetici e il disequilibrio della supply chain rischiano di complicare tutto.
Dunque, porte aperte al Made extra UE. Si torna ad investire, perché è questo è l’aspetto più importante di tutta la vicenda. Ora, però, resta l’ultimo tassello del complesso puzzle: il decreto attuativo. Senza il quale, operativamente, l’agevolazione non può partire. La Legge di Bilancio ne annunciava la pubblicazione entro 30 giorni. Poi è stato deciso di stralciare il Made in UE e i tempi si sono allungati.
Ma, a questi ritardi, le imprese sono tristemente abituate. D’altra parte, senza la modifica, non si poteva fare alcun successivo passo. Lo stesso MIMIT aveva le mani legate, e il decreto attuativo già pronto dal 05 gennaio 2026 era rimasto in bozza. Ora, invece, il Ministero dovrà premere sull’acceleratore – anche se sembra che sia già tutto pronto, come dichiarato a MECPSE da Marco Calabrò. Probabilmente, non se ne parlerà prima di fine maggio.
L'abbassamento dell'aliquota per Transizione 5.0
Se l’eliminazione del requisito Made in UE è una notizia positiva, piacciono meno le scelte governative in relazione al Piano Transizione 5.0. Quando, a novembre 2025, era stato annunciato l’esaurimento delle risorse destinate al Piano, le domande in esubero risultavano ammontare a 1,5 miliardi per i beni strumentali. Tuttavia, con lo stanziamento della Legge di Bilancio (1,3 miliardi), sarebbe stato possibile coprire una buona parte del petitum.
Invece, non è stato proprio così, perché il Governo ha destinato alle richieste poco più di un terzo delle risorse predisposte con la Legge 199/2025: il 35%, pari a 537 milioni. E allora, per poter accontentare tutti, è stato necessario abbassare (di tanto) l’aliquota: dal 45% al 15,75%, e dal 35% al 12,25%. È andata peggio agli investimenti per i sistemi di gestione dell’energia e per gli impianti fotovoltaici. Esclusi totalmente. Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunicherà il credito maturato, da poter usare in compensazione, entro il 31 dicembre 2026.
Intanto, mentre le imprese auspicano che qualcosa cambi, prima della definitiva conversione in Legge, è stato convocato l’annunciato “tavolo di confronto”. Mercoledì 1° aprile 2026 a Palazzo Piacentini, con le Associazioni nazionali d’impresa. Sperando di dare risposta alla grande incognita. Ovvero, da quali fonti attingere per quel restante 65% promesso (e non concesso) alle imprese del Piano Transizione 5.0.
