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Credito R&S: il Consiglio di Stato mette fine alla retroattività del Manuale di Frascati. Ora serve una revisione delle linee guida 2024

Con la sentenza n. 5.627 del 14 luglio 2026 la Sezione Sesta respinge l'appello di MIMIT e Agenzia delle Entrate e conferma il TAR Lazio: per le annualità 2015-2019 il credito d'imposta ricerca e sviluppo si valuta solo con l'art. 3 del DL 145/2013 e il DM 27 maggio 2015. La pronuncia colpisce direttamente la procedura di certificazione e impone una revisione delle linee guida del 4 luglio 2024.

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Marco Belardi

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 5.627 depositata il 14 luglio 2026, ha respinto l'appello proposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dall'Agenzia delle entrate contro la sentenza del TAR Lazio n. 15039/2025.

Diventa così definitiva, nel giudizio amministrativo, l'illegittimità del diniego di certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo (art. 23 del D.L. 73/2022) fondato sull'applicazione dei criteri del Manuale di Frascati 2015 ad annualità anteriori al 2020.

Un dato distingue questa pronuncia dalle molte che l'hanno preceduta: l'oggetto del giudizio non è un atto di recupero dell'Agenzia delle entrate, ma un diniego di certificazione del MIMIT. Il massimo giudice amministrativo si è quindi pronunciato sul cuore della procedura introdotta dal D.L. 73/2022, fissando il parametro di legittimità dell'istruttoria ministeriale e dell'attività dei certificatori iscritti all'albo.

La motivazione in quattro passaggi

Primo. Per il quinquennio 2015-2019 il perimetro dell'agevolazione era «compiutamente ed esclusivamente» definito dall'art. 3 del DL 145/2013 e dal decreto interministeriale 27 maggio 2015, secondo il principio tempus regit actum. La prassi coeva era coerente: la circolare 5/E/2016 dell'Agenzia rinviava alla circolare MISE n. 46.586/2009, che individuava nel Manuale di Oslo lo strumento concettuale di riferimento. Nozione di innovazione relativa, misurata sull'impresa, con l'obiettivo di sostenere il miglioramento di prodotti e processi e la competitività del sistema economico, non solo l'incremento dello stock di conoscenze a livello sistemico richiesto dal Frascati.

Secondo. Il Collegio estende il concetto di innovatività «anche ai processi e alle procedure», salva «una specifica distinzione ed esclusione normativa», comunque non applicabile retroattivamente. Per il quinquennio 2015-2019 l'effetto è diretto: il discrimine non corre tra ricerca e sviluppo in senso Frascati e innovazione di processo, ma tra innovazione e routine. L'unica esclusione vigente ratione temporis era quella del comma 5 dell'art. 3, riferita alle modifiche ordinarie o periodiche a prodotti, linee produttive, processi di fabbricazione e servizi esistenti, anche quando migliorative. Cadono quindi le contestazioni che hanno degradato a mera innovazione di processo o organizzativa, e di conseguenza a credito inesistente, attività che il quadro dell'epoca qualificava come agevolabili.

C'è poi un inciso destinato a far discutere. Della ragionevolezza di una norma che escluda processi e procedure dal perimetro dell'innovatività, scrive il Collegio, «potrebbe peraltro dubitarsi». È un obiter, ma pronunciato dal massimo giudice amministrativo lambisce l'architettura del regime successivo al 2020, che separa il credito ricerca e sviluppo dal credito innovazione tecnologica con aliquote differenziate. Le difese potranno spenderlo anche sulle annualità più recenti, ogni volta che la contestazione si risolve nel declassamento dell'attività da R&S a innovazione.

Terzo. L'argomento decisivo è quello a contrario: se il Manuale di Frascati fosse stato applicabile in forza di una presunta natura interpretativa «immanente», «non si spiegherebbe la necessità di un formale intervento legislativo per introdurlo espressamente come parametro vincolante a partire dal periodo d'imposta 2020». Il recepimento operato dall'art. 1, comma 200, della legge 160/2019 ha natura innovativa, non interpretativa. Solo da quel momento i cinque criteri (novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità/riproducibilità) e la novità in senso assoluto sono entrati nell'ordinamento.

Quarto. Cade anche l'argomento unionale. La Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 rinvia all'edizione 2002 del Manuale, che considera R&S l'attività il cui obiettivo principale è conseguire miglioramenti tecnici su prodotto o processo, senza alcun test sullo stato dell'arte del settore. E in ogni caso quella Comunicazione disciplina gli aiuti di Stato selettivi soggetti a notifica: il credito ex art. 3 del DL 145/2013 è una misura fiscale generale, non selettiva, sottratta all'obbligo di notifica preventiva.

L'impatto sulla certificazione

Qui sta la portata sistemica della decisione. La certificazione ex art. 23 del DL 73/2022 vincola l'Amministrazione finanziaria sulla qualificazione delle attività, con nullità degli atti difformi. Se il giudice amministrativo di ultima istanza stabilisce che per il 2015-2019 il Frascati 2015 non è parametro utilizzabile, ne discendono tre conseguenze operative:

  • per i dossier relativi a investimenti 2015-2019, la qualificazione va condotta esclusivamente alla luce dell'art. 3 del DL 145/2013 e del DM 27 maggio 2015, con l'innovazione intesa in senso relativo ed estesa a processi e procedure;
  • i cinque criteri del Frascati 2015 e la novità in senso assoluto restano il parametro corretto solo dal periodo d'imposta 2020, con il credito ex art. 1, comma 200, della legge 160/2019 e il DM 26 maggio 2020;
  • i dinieghi di certificazione già adottati sulla base dei criteri sopravvenuti, per annualità anteriori al 2020, sono esposti ad annullamento in sede giurisdizionale e valutabili in autotutela.

Le linee guida del 4 luglio 2024 vanno aggiornate

Le Linee guida approvate con Decreto Direttoriale del 4 luglio 2024 richiamano i criteri del D.M. 26 maggio 2020 e ammettono l'utilizzo sussidiario del Manuale di Frascati senza un doppio binario temporale esplicito. Dopo questa sentenza, quell'impostazione non regge più per i dossier 2015-2019.

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L'aggiornamento delle linee guida è il passaggio più urgente, nell'interesse prima di tutto del sistema di certificazione. La certificazione nasce con funzione deflattiva: dare certezza preventiva alle imprese e ridurre il contenzioso.

Se i criteri applicati in sede di certificazione divergono da quelli che i giudici, amministrativi e tributari, ritengono applicabili ratione temporis, lo strumento perde la sua funzione e alimenta il contenzioso che dovrebbe prevenire.

La revisione dovrebbe muoversi su tre linee:

  • introdurre un doppio binario temporale espresso: per il 2015-2019, valutazione ancorata all'art. 3 del DL 145/2013 e al DM 27 maggio 2015, con eventuale riferimento orientativo al Frascati 2002 e al Manuale di Oslo; per il 2020 e seguenti, i cinque criteri del Frascati 2015;
  • prevedere il riesame dei dinieghi motivati sul Frascati per annualità anteriori al 2020, evitando alle imprese l'onere di un contenzioso dall'esito ormai segnato;
  • coordinare il testo con l'atto di indirizzo MEF del 1° luglio 2025, che già circoscriveva l'azione degli Uffici sul quinquennio 2014-2019.

Gli effetti sul contenzioso tributario

La sentenza non vincola formalmente le Corti di giustizia tributaria, che appartengono a una giurisdizione distinta. Ma consolida un orientamento ormai convergente: dopo il TAR Lazio 15039/2025, nel merito tributario si sono espresse nello stesso senso, tra le più recenti, le CGT di Rimini (n. 34/2026), Reggio Calabria (n. 1528/2026), Latina (n. 168/2026) e Bari (n. 135/2026).

Una pronuncia del massimo giudice amministrativo, resa proprio nei confronti delle due amministrazioni che gestiscono l'agevolazione e i controlli, è destinata a pesare sugli atti di recupero fondati sul Frascati per il periodo 2015-2019 e sulla connessa qualificazione dei crediti come inesistenti, con il relativo termine decadenziale di otto anni.

Cosa fare adesso

  • Imprese con dinieghi di certificazione motivati sul Frascati per annualità anteriori al 2020: valutare l'impugnazione nei termini o l'istanza di riesame in autotutela.
  • Certificatori iscritti all'albo: per i dossier 2015-2019, ancorare il giudizio tecnico all'art. 3 del DL 145/2013 e al DM 27 maggio 2015, documentando l'innovazione anche solo relativa e di processo.
  • Contenziosi tributari pendenti: produrre la sentenza n. 5.627/2026 a sostegno dell'inapplicabilità retroattiva dei criteri Frascati e contestare la qualificazione del credito come inesistente.