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Le società benefit, tra crediti d’imposta e futuri scenari sostenibili

Per le spese di costituzione di una società benefit, così come per quelle di trasformazione, è previsto un credito d’imposta del 50%.

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Marianna Capasso

Con decreto direttoriale lo scorso 4 maggio il MiSE ha reso noti termini e modalità per presentare le istanze di accesso a un contributo di cui si è parlato poco, perché in realtà si tratta di un beneficio considerato quasi “di nicchia”. 

La misura agevolativa de qua va a operare su spese già sostenute e non riguarda progetti futuri – almeno al momento. Questo dettaglio ha fatto sì che, nuovamente, la figura delle società benefit passasse in secondo piano, senza ricevere la giusta attenzione che merita. Invece, questa (quasi) nuova tipologia societaria rappresenta il futuro del sistema giuridico e, molto presto, ne sentiremo parlare. Ma procediamo per gradi.

Le società benefit: cosa sono

La figura delle società benefit è ancora poco utilizzata in Italia ma presenta dei tratti innovativi che si allineano perfettamente alle prospettive future del panorama societario nazionale. Introdotta nel gennaio 2016, con la Legge di Bilancio (commi 376-383 e allegati 4 e 5), la società benefit rappresenta l’evoluzione del classico concetto d’impresa.

Come tutte le altre società, anche quelle benefit realizzano una attività economica e hanno uno scopo di lucro. La loro peculiarità sta però nel perseguire una o più finalità di beneficio comune, conseguendo uno o più effetti positivi – o riducendo quelli negativi. 

In maniera “responsabile, sostenibile e trasparente”, le società benefit bilanciano l’interesse dei soci e quello della collettività. Lo fanno attraverso un soggetto appositamente individuato, che viene investito di un ruolo preciso, relazionando annualmente l’impatto delle azioni svolte e le scelte per gli impegni futuri.

Lo scenario futuro e il ruolo delle società benefit

Lontane dal concetto di imprese sociali o non profit, le società benefit riportano, nel proprio oggetto sociale, non solo obiettivi di profitto ma anche di impatto positivo per la comunità e la biosfera

E questo è un dettaglio non da poco, in considerazione della attuale evoluzione normativa in corso, in Europa ma anche nel Mondo, alla luce dell’Agenda 2030, della attuale transizione verde e del Green Deal europeo.

Inoltre, nei prossimi anni, quando la governance ambientale, sociale e aziendale (ESG) sarà un concetto all’ordine del giorno, la scelta del modello benefit assumerà una maggiore consapevolezza: sarà allora evidente l’apporto di benefici a stakeholder e management, ma anche a clienti e fornitori. 

Lo scenario attuale e il credito d’imposta per le società benefit

Attualmente, è il MiSE, con Invitalia, a gestire l’offerta del credito d’imposta destinato a tutte le società benefit, come già previsto dall’articolo 38-ter, del Decreto Rilancio (convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Al comma 1, infatti, l’articolo promuove il rafforzamento del sistema delle società benefit nell’intero territorio nazionale: viene concesso, a titolo de minimis, un credito d’imposta pari al 50% delle spese di costituzione o di trasformazione sostenute da tale tipologia societaria. 

Il Decreto interministeriale del 12 novembre 2021 ha infatti messo a disposizione risorse, comunque limitate, a valere sulle quali sarà possibile richiedere il credito, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, e per un importo non superiore a 10mila euro.

I beneficiari del credito d’imposta

Tutte le imprese, di qualunque dimensione, che risultino attive, nonché costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese, possono beneficiare di questa agevolazione, qualora abbiano agito nell’arco temporale indicato.

È fondamentale il requisito della territorialità, ovvero la sede principale o secondaria, in Italia, dove si svolge l’attività d’impresa.

I richiedenti dovranno trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, senza essere sottoposti a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria. Non sono ammessi al beneficio i soggetti destinatari di sanzioni interdittive “specifiche”, ex art. 9 D. Lgs 231/01.

Le spese ammissibili per le società benefit

Le spese per la costituzione di una società benefit, e quelle per la trasformazione, dovranno rientrare tra quelle ammesse dall’articolo 38-ter, comma 2-bis, del Decreto Rilancio. Dovranno, però (tasto dolente), risultare sostenute dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

In particolare, la normativa fa rifermento alle spese notarili, a quelle per l’iscrizione nel Registro delle imprese, alle spese relative a consulenza ed assistenza professionale, finalizzate alla costituzione o trasformazione in società benefit.

La normativa prevede, inoltre, la non ammissione di spese per imposte e tasse: anche nel caso dell’IVA è prevista l’esclusione dal cumulo, a meno che la stessa imposta sul valore aggiunto rappresenti un costo effettivo non recuperabile.

Società benefit: la procedura per l’agevolazione

Fino alle ore 12 del prossimo 15 giugno, ogni soggetto potrà presentare, tramite la procedura informatica on line, una sola domanda di beneficio, qualora sia in possesso dei requisiti. Nella domanda dovrà infatti certificare le proprie caratteristiche e dovrà altresì riportare l’elenco complessivo delle spese sostenute.

L’istanza andrà presentata dal rappresentante legale, come risulta dal certificato camerale, o da altro soggetto con delega. È invece prevista una procedura apposita per le imprese amministrate da persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche.

Una riflessione finale…

Questa misura agevolativa non ha ricevuto particolare clamore mediatico per una serie di motivi, tra cui il fatto di coprire spese già effettuate, in un arco temporale già conclusosi. Non c’è quindi un progetto futuro su cui puntare, e ciò fa poco notizia. È vero.

Sicuramente per coloro che hanno provveduto a seguire il percorso “benefit”, il beneficio risulta prezioso. Ma chi, invece, non l’ha fatto e utilizza ancora la classica forma giuridica? Perché mai dovrebbe interessarsi a questa misura agevolativa?

Tutti gli altri possono, partendo dal dato di fatto, fermarsi a riflettere e ragionare su una possibile nuova strategia aziendale. Optare per una questa nuova tipologia, qualora vi siano le condizioni, oggi potrebbe rappresentare un valido investimento per il futuro, in uno scenario che si tinge di colori sempre più green e vira verso percorsi sempre più sostenibili.

Qui il manuale per la compilazione della domanda

Le società benefit, tra crediti d’imposta e futuri scenari sostenibili - Ultima modifica: 2022-06-01T15:17:09+02:00 da Marianna Capasso