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I punti chiave dell’iperammortamento 2026 nella Legge di Bilancio

Reintrodotto con l’ultima Legge di Bilancio, l’iperammortamento 2026 potrà essere utilizzato solo previa apposita procedura, che prevede tre comunicazioni e il preciso rispetto della regola di produzione UE.

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Marianna Capasso

La Legge di Bilancio sembra ruotare (velocemente) attorno a un unico argomento: l’iperammortamento. È stato così sin dall’inizio, con un Disegno che tra maggiorazioni 4.0 e green ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Ci ha pensato poi il maxiemendamento governativo a frenare ogni entusiasmo. Oggi, a quasi due settimane dall’entrata in vigore della normativa, il quadro appare chiaro (ma non del tutto).

Metabolizzato, quindi, l’addio al credito d’imposta, come si benefica della nuova agevolazione per gli investimenti 4.0? E, soprattutto, chi può? In che modo? A tutte queste domande aveva, in parte, già risposto la Legge 199/2025 (la Legge di Bilancio). Ma per tutti gli altri dettagli si attende la pubblicazione ufficiale di un Decreto MIMIT, il cui contenuto è stato già in parte anticipato. E allora, in attesa dell’ufficialità, proviamo a ricostruire il da farsi nei prossimi mesi.

Iperammortamento: la misura che piace (forse solo) allo Stato

Quando la Legge di Bilancio per il 2020 non riconfermò l’iperammortamento, introducendo al suo posto il credito d’imposta, le imprese accolsero con piacere la novità. Imparando a utilizzare la misura, e beneficiandone fino a esaurire velocemente le risorse annue. Nel tempo il credito d’imposta, riservato a una rigogliosa rosa di investimenti, si è assottigliato sempre più. E, probabilmente, il colpo finale lo ha dato il Piano Transizione 5.0, nel 2025. Con il suo arenarsi sin dall’inizio.

L’ammortamento, con la sua maggiorazione (che lo rende iper), rappresenta una valida scappatoia per le finanze dello Stato, per più motivi. In primis la platea di destinatari appare più limitata. Trattandosi di una deduzione (che abbassa la base imponibile), vien da sé che risulti inutilizzabile qualora le imprese non producano reddito. Dunque, sono subito fuori quelle poco performanti e le startup (anche per questioni di incompatibilità dei regimi fiscali).

Allo stesso modo, qualora il reddito sia troppo basso, e non si riesca ad assorbire totalmente il beneficio, questo verrà riportato all’anno successivo. Insomma, una buona scrematura ex ante. C’è poi l’aspetto temporale. Lo Stato “affronterà” la spesa con una maggiore dilazione di tempi, considerando i 7 anni per le tempistiche di fruizione, raddoppiate (e più) rispetto al triennio del credito d’imposta.

Le maggiorazioni dell’iperammortamento: dal 50 al 180%

La misura offre alle imprese la possibilità di dedurre una quota maggiore rispetto a quella effettivamente investita in beni 4.0. Questo è il concetto su cui si basa la maggiorazione. Il costo deducibile diventa di 2,8 volte superiore, quando l’investimento è inferiore a 2,5 milioni di euro. Si parlerà, quindi, di una maggiorazione del 180%.

La percentuale scende al 100% (quindi con un costo deducibile 2 volte in più) nella fascia di investimento compresa tra 2,5 e i 10 mln. E si contrae al 50% (1,5 volte) se i costi superano i 10 milioni – restando però sotto i 20. Ovviamente, qualora l’investimento non rientri in una sola fascia, l’iperammortamento non si applica in blocco. La deduzione varia, scomponendo il totale in due o tre tranche, con percentuali decrescenti (per arrivare al totale).

Le maggiorazioni sarebbero state ancora migliori per investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica. Compresa una riduzione dei consumi energetici sull’intera struttura produttiva o sul processo produttivo. Se solo, però, non fosse intervenuto l’emendamento governativo a trancher quel +40% per i beni green oriented. Ma è andata così.

I beneficiari dell'iperammortamento e la regola del local content

Fermo restando l’aspetto relativo al reddito, il comma 427 del maxi-articolo 1 stabilisce chi siano i beneficiari della deduzione, con la maggiorazione dei costi di investimento. L’iperammortamento, quindi, è richiedibile dalle imprese che presentano le classiche caratteristiche per accedere ai bandi pubblici. Ma impone dei paletti ben specifici.

In primis, i beni strumentali oggetto dell’investimento dovranno essere nuovi e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Gli investimenti dovranno risultare effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Realizzati in strutture produttive ubicate su territorio italiano, con la peculiarità del Made in UE o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

È questa, forse, la vera svolta tra le diverse novità. Con l’intento di tutelare la produzione UE da importazioni aggressive, viene inserita la clausola del local content. Una regola nobile, indubbiamente, ma che sottende una serie di rischi. Come nel caso dell’autoproduzione di energia, con l’esclusione di pannelli fotovoltaici della lettera a, art. 12 DL Energia 181/2023.

L’iperammortamento e la prova del Made in UE

L’impresa, dunque, potrà beneficiare dell’iperammortamento solo per gli investimenti in beni materiali e immateriali, prodotti in uno Stato Membro UE o in uno SEE. Ma come si dimostra e si prova questo dettaglio? Ebbene, l’impresa sarà tenuta a dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla CCIAA competente.

Potrà, allo stesso modo, richiedere al produttore una dichiarazione di origine (sostitutiva). Dalla quale, ovviamente, risulti che il bene sia stato integralmente ottenuto in UE o nello SEE. O che in queste aree geografiche abbia subìto l’ultima trasformazione sostanziale. Pertanto, per i beni materiali, dell’Allegato IV, non ci sono particolari problemi.

La procedura per il software: i beni intangibili dell'Allegato V

Cosa accade, invece, per quelli intangibili (immateriali) dell’Allegato V? Soprattutto, poi, nel caso del software? Servirà ugualmente una dichiarazione d’origine, resa dal produttore o licenziante, che indichi la sede (o le sedi) di sviluppo effettivo del programma. Ovvero: ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging.

Sarà altresì necessario un documento che attesti un valore delle attività di sviluppo non inferiore al 50%, riconducibile a soggetti operanti stabilmente in UE o SEE. Con l’indicazione di eventuali parti open source attribuibili a terzi, che non incidono però sulla definizione dell’origine. La procedura appare complessa.

Sono richieste più azioni, per dimostrare che un software sia prodotto in UE o in uno Stato SEE. Andrà scorporata la componente open source, per certificare che non meno della metà del valore sia attribuibile a soggetti “local”. E bisognerà procedere con l’attestazione dello sviluppo sostanziale. Allora, se l’Allegato V dedica 2 intere sezioni a tale argomento, un motivo ci sarà.

Le tre comunicazioni per l’iperammortamento 2026

Passiamo, infine, alla parte procedurale. Sarà possibile utilizzare lo strumento dell’iperammortamento solo qualora si espletino tre differenti notifiche. L’iter prevede l’invio (al GSE) di una prima comunicazione preventiva, con la quale l’impresa dovrà indicare l’importo totale degli investimenti programmati, in una o più strutture ad essa afferenti. Andrà anche dichiarato l’ammontare totale degli investimenti e la tipologia.

Nei successivi 60 giorni dalla notifica di ricezione dell’istanza al GSE, sarà poi necessario trasmettere un atto (seconda informativa) che attesti l’avvenuto pagamento di almeno il 20% del valore di acquisto dei beni. La conferma, quindi, dell’investimento – che andrà però chiuso non oltre il 15 novembre 2028. Con contestuale avviso di completamento (la terza comunicazione, appunto).

Sarà sempre il GSE, dopo verifiche e istruttorie, a informare l’impresa dell’esito positivo delle procedure. Ma potrà anche richiedere una integrazione documentale. Per gli investimenti superiori a 300mila euro è richiesta una perizia asseverata, da allegare all’ultima comunicazione. E una certificazione contabile. Per quelli inferiori basterà una dichiarazione sostitutiva. Allora, in attesa della pubblicazione del Decreto interministeriale, le imprese potranno (e dovrebbero) iniziare ad organizzarsi.