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Legge italiana sull’intelligenza artificiale: cosa cambia per le imprese

Con la recente approvazione della Legge sull’Intelligenza Artificiale, l’Italia si conferma il primo Paese in Europa a regolare anche a livello nazionale la disciplina giuridica sull’uso della discussa tecnologia.

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Marianna Capasso

Una transizione lunga e travagliata, ma alla fine il bruco è diventato farfalla. Il 17 settembre 2025 il Senato ha approvato in via definitiva la Legge italiana sull’Intelligenza Artificiale. L’Italia è così il primo Stato UE a poter vantare una norma nazionale su una delle tecnologie più discusse degli ultimi tempi. Un quadro giuridico che, rispettando la Costituzione e i diritti fondamentali, disciplina lo sviluppo, l’adozione e la governance dei sistemi AI.

Dunque, un nuovo capitolo per le imprese, che dovranno rivedere regole e oneri alla luce delle novità legislative. Ma nessun eccessivo gravame, come temuto inizialmente. La Legge si affianca a quanto stabilito dall’AI Act, il Regolamento europeo del 2024. Crea la cosiddetta “cornice normativa complementare”, ma non appesantisce le responsabilità. Resta quindi in linea con quanto stabilito da Bruxelles.

Dal DDL 1146 alla Legge italiana sull’AI

Partiamo dall’inizio. Il 13 marzo 2024 viene emanato l’AI Act e, a stretto giro, il successivo 24 aprile il Governo italiano vara il Disegno di Legge 1146 (DDL 1146). Presentandolo poi il 20 maggio 2024. Da qui parte un lungo iter, che impiega più di un anno per arrivare a mettere d’accordo Camera e Senato.

Dopo una prima revisione nel marzo 2025, seguono diversi emendamenti. Il punto definitivo viene messo solo il 17 settembre 2025. D’altra parte, la materia non è semplice, e la Legge potrebbe rappresentare l’inizio di un percorso regolatorio di delicato spessore. Intanto, con le nuove disposizioni definitive sarà più immediato e sicuro bilanciare i rischi di un uso improprio dell’AI.

Con i suoi 28 articoli suddivisi in 6 Capi, la Legge reca princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuovendo “un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica dell’AI”. Con il fine di coglierne le opportunità. Allo stesso tempo garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali della tecnologia.

Lo sviluppo economico come principio nella nuova Legge sull’AI

Rispetto alla versione iniziale del DDL, la Legge definitiva prevede due articoli in più (da 26 a 28). E i capi sono rubricati in maniera leggermente diversa. Si parte dai principi fondamentali, in linea con quanto già stabilito dal Regolamento europeo, con un focus specifico su dignità umana, sicurezza e trasparenza.

Si pone attenzione verso i princìpi in materia di sviluppo economico. Emerge quindi il ruolo dello Stato promotore della crescita. Per un utilizzo dell’AI destinato a migliorare l’interazione uomo-macchina. Mediante l’applicazione della robotica, nei settori produttivi, l’AI sarà utilizzata anche come strumento utile all’avvio di nuove attività economiche.

Sarà quindi in grado di supportare il tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente da microimprese e aziende di piccole e medie imprese. In questo modo si potenzierà la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica del Paese. La Legge fungerà da leva per favorire la creazione di un mercato dell’intelligenza artificiale (innovativo, equo, aperto e concorrenziale).

E faciliterà la disponibilità e l’accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale. Dunque, dalla nuova legislazione ne trarrà un diretto vantaggio l’ecosistema imprenditoriale, che non risulterà solo maggiormente tutelato ma anche direttamente supportato.

La struttura della nuova Legge sull’AI e la valorizzazione della tecnologia

Poche modifiche al Capo II (salute, lavoro, giustizia), con un impiego dell’AI per il miglioramento delle condizioni di lavoro, a tutela dell’integrità dei lavoratori, con un diretto accrescimento della qualità delle prestazioni. Senza, però, toccare i diritti inviolabili. Si disciplina poi l’uso dell’AI nella PA e nell’attività giudiziaria. Mentre al Governo viene delegata l’adozione di decreti legislativi per definire l’utilizzo di dati, algoritmi et similia, in tema.

Si fa poi riferimento all’uso della tecnologia nel rafforzamento della cybersicurezza nazionale. L’articolo 18 (e non più il 16, come in precedenza) modifica il DL 82/2021 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza). Inserisce, cioè, una ulteriore “funzione” a carico dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (art. 7, comma 1, DL 82/2021). Questa dovrà infatti valorizzare l’intelligenza artificiale.

La nuova Governance: cosa cambia per le imprese?

Con il Capo III si mette mano alla Governance. Non è una novità il coinvolgimento dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Saranno le due Autorità competenti. La prima vigilerà affinché i sistemi risultino adeguati e sicuri. La seconda, invece, gestirà le notifiche e promuoverà “casi d’uso sicuri per cittadini e imprese, in un quadro di coordinamento interistituzionale stabile”.

L’articolo 20 definisce nel dettaglio i ruoli di vigilanza e le facoltà ispettive. E dunque, in questo quadro di governance, le aziende saranno tenute a mantenere le documentazioni e ad essere pronte a possibili controlli. In considerazione del potere conferito alle due Agenzie. Sarà quindi necessario mappare i sistemi AI in uso. Con una distinzione del livello. E rivedere alcuni aspetti di responsabilità aziendale.

Questo perché, entro il prossimo settembre/ottobre 2026 (12 mesi dalla pubblicazione dell’atto), il Governo dovrà emanare uno vari dei decreti cui è demandato, proprio in tema di responsabilità civile. Come strumento di tutela del soggetto danneggiato dall’uso dell’AI. In particolare, cambia l’onere della prova per la dimostrazione del pregiudizio subìto. Una scelta che obbliga ora le imprese a rivedere (e aggiornare) coperture assicurative, contrattualistica e indennizzi.

La Legge sull’AI: vecchie previsioni, infondati timori…

Per il resto, la Legge appare molto verosimile a quanto stabilito nel DDL iniziale. Un punto che si discosta totalmente riguarda le disposizioni in materia di localizzazione dei server. L’articolo 6, che prevedeva un obbligo di localizzazione sul territorio nazionale per i sistemi di AI destinati all’uso in ambito pubblico, è stato emendato alla Camera. E non piace.

Eterogenee anche le altre opinioni generali sul nuovo atto italiano. Il principale timore delle imprese riguarda la possibile rigidità normativa. Che crea una sorta di gabbia in cui l’Italia si auto-rinchiude. E frena la competitività, penalizzando le imprenditorie.

In realtà non sono stati introdotti obblighi ulteriori rispetto alle scelte in sede europea. Non sono previste regole più severe e non sono stati aggiunti ulteriori vincoli, procedure o burocrazie. Il temuto “gold plating” (la placcatura d’oro) non si è materializzato.

… e nuove polemiche (che sottendono perplessità)

Ma è anche vero che, se c’è una sovrastruttura comunitaria, da più parti ci si chiede quale fosse la necessità di andare a sovraccaricare l’apparato normativo nazionale. Rischiando così una frammentazione del diritto, con possibili confusioni e conflittualità.

E, poi, perché ricorrere alle due Agenzie e non introdurre una autorità indipendente, esclusivamente competente per l’AI? Ma, soprattutto, lo stanziamento fino a 1 miliardo di euro, nell’arco temporale 2025/2027, sarà sufficiente? Riuscirà a coprire totalmente i progetti sostenuti da imprese, pmi e startup, nei progetti di AI?

I Paesi concorrenti hanno fatto di meglio, da un punto di vista finanziario. E le esigenze infrastrutturali e tecnologiche del Bel Paese richiedono maggiore liquidità. Ma tant’è. La Legge è stata varata. Magari ne uscirà qualcosa di buono.

Legge italiana sull’intelligenza artificiale: cosa cambia per le imprese - Ultima modifica: 2025-09-25T09:30:10+02:00 da Marianna Capasso