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Riversamento del Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo: come devono comportarsi le aziende

Se sei un'azienda che ha goduto del Credito di imposta per attività di Ricerca & Sviluppo dal 2015 al 2019, dedica qualche minuto a un'attenta lettura di questo articolo sulla procedura del riversamento spontaneo. Hai tempo fino al 30 settembre 2022.

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Marco Belardi

Il Decreto fiscale n. 146/2021 all’articolo 5, commi da 7 a 12, ha reso disponibile alle imprese, che si siano avvalse “genericamente” in modo non corretto del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo la procedura del Riversamento Spontaneo. Si tratta di una procedura per la regolarizzazione spontanea della propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, sostanzialmente idonea attraverso il “riversamento”, da cui trae origine il nome della procedura, dell’importo del credito utilizzato in compensazione, anche in forma rateale dove ne sussista il caso.

Il credito d’imposta Ricerca & Sviluppo

La genesi del Credito d’imposta in Ricerca & Sviluppo è nell’art. 3, D. L. n. 145/2013 che (la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto con l'art. 1, comma 209 la modifica dell'art. 3, comma 1) attribuisce, a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un credito d'imposta nella misura del 25% (aliquota che viene elevata al 50% se nei casi previsti al comma 6-bis) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il credito d’imposta, ai sensi del comma 8:

  • deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi;
  • non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (Interessi passivi) e 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa), comma 5, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Quest’ultimo punto è fortemente rilevante riguardo all’utilizzo in compensazione. Ci torneremo più avanti.

Con D. M. 27 maggio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo” sono state disciplinate le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

In particolare, l’art. 8 di tale Decreto dispone che “l'Agenzia delle Entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto”, potendo, ove ritenuto necessario se non obbligatorio, anche alla luce delle recenti sentenze in ambito tributario a sfavore della stessa Agenzia, richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere tecnico, soprattutto “nelle situazioni caratterizzate da un grado di tecnicismo elevato o dalla assoluta novità della questione riscontrata”.

L'Agenzia delle Entrate, all'esito dei controlli, sistematicamente procede alla revoca del beneficio non ritenendo ammissibili, nella quasi totalità dei casi, le attività rendicontate dal contribuente, non essendo queste riconducibili alla disciplina nazionale che ricalca le tre categorie di ricerca e sviluppo corrispondenti alle richiamate definizioni  del paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01).

A sua volta, la disciplina comunitaria, tramite tale comunicazione, classifica le diverse attività, in base agli esempi e spiegazioni specifiche fornite dal Manuale di Frascati dell'OCSE (fino a poco tempo fa disponibile in inglese, spagnolo, francese, polacco e lituano ma solo recentemente tradotto ufficialmente in italiano). I criteri di classificazione indicati nel suddetto Manuale di Frascati, pertanto, assumono rilevanza, in via di principio, al fine stabilire se le attività per le quali viene richiesto il beneficio del credito d'imposta soddisfino i requisiti sostanziali per rientrare in una delle tre categorie di ricerca e sviluppo corrispondenti alle richiamate definizioni comunitarie.

Secondo questi criteri, rilevano le attività riguardanti progetti intrapresi per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e diffuse nel mercato in cui opera l’impresa. Le attività eleggibili all’agevolazione devono quindi presentare elementi di novità e creatività nonché un certo grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico.

E proprio l'assenza della caratteristica di "novità" è la contestazione che l'Agenzia muove a supporto dell'azione revocatoria del beneficio. In effetti, sia l'Agenzia delle entrate che il MiSE hanno esplicitamente menzionato il citato Manuale di Frascati solo a partire dal 2018 con la Circolare Mi.S.E. 59990 del 09.02.2018 (nota come circolare software) e Risoluzione AdE 46/E del 22 giugno 2018.

La scarsa chiarezza e conoscenza di questi elementi hanno irrimediabilmente creato un'enorme confusione. In particolare, per gli esercizi dal 2015 al 2017, nei quali una moltitudine di aziende hanno goduto di un credito di imposta (ricordando che si tratta di un incentivo automatico che non presuppone un'istanza a cui segue una risposta confirmatoria ma questo determina l'inversione dell'onere della prova che ricade solo contribuente) per attività asseritamente ritenute eleggibili. In realtà, tali attività avrebbero potuto tutt'al più essere ricondotte a innovazione tecnologica di processo e/o di prodotto (per qualificare le quali è necessario riferirsi invece al Manuale di Oslo), attività queste ultime per cui è stato introdotto un ulteriore e diverso incentivo ma solo a partire dal 2020 (con il comma 201 dell'art. 1 della Legge 160/2019). Da qui l’esigenza di introdurre l’apposita procedura del riversamento spontaneo dei crediti Ricerca & Sviluppo, come strumento deflattivo del contenzioso.

Riversamento Spontaneo credito imposta luglio 2022

Introduzione alla Procedura del Riversamento del Credito di imposta Ricerca & Sviluppo

Lo scorso 14 luglio l’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico per l’invio delle Richieste di Riversamento del Credito di imposta Ricerca & Sviluppo, così come previsto dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del D. L. n. 146/2021. Si tratta, in particolare, della procedura messa a punto dall’amministrazione finanziaria, mediante provvedimento dello scorso 1° giugno, che ne ha approvato anche il modello di richiesta, con cui le imprese, beneficiarie dei tax credit maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, potranno avvalersi, ove le preventive analisi di valutazione lo permetteranno e fortemente consigliate prima di procedere, per riversare l’importo dei crediti Ricerca & Sviluppo (articolo 3, D. L. n. 145/2013) senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il modello deve essere necessariamente presentato per via telematica, entro il 30 settembre 2022 e sarà possibile, sempre entro lo stesso termine, in caso di errori, la presentazione di una nuova istanza in sostituzione di quella originaria.

Ciò, a condizione che le suddette imprese, abbiano realmente svolto attività asseritamente di ricerca e sviluppo, sostenendone le relative spese, ma non qualificabili come tali, alla luce della prassi consolidatasi, risultando così del tutto o in parte non ammissibili ai fini dello strumento agevolativo. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha individuato i termini, tramite la circolare 31/2020, la quale rimanda alle disposizioni di attuazione del già citato D. M. 27 maggio 2015 in cui abbiamo detto, con cui effettuare i controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di spettanza nonché, le modalità e i tempi per l’esercizio delle attività di accertamento.

Nodo nevralgico, quest’ultimo, poiché fondato sul principio di diritto, ora non più dibattuto stante le recenti sentenze (Cassazione n. 34444/2021 e n. 34445/2021), secondo cui si configura credito “non spettante” anziché “inesistente” e da cui discendono i termini decadenziali dell’attività accertatoria dell’amministrazione finanziaria.

Tali che: in caso di credito “non spettante”, operi l’articolo 43 del Dpr. n. 600/1973 con termine di quattro anni successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; in caso di credito “inesistente”, operi l’articolo 27, comma 16, del D. L. n. 185/2008 con termine di decadenza di otto anni dall’utilizzo del credito inesistente.

Pertanto, viene da sé che in tutti i casi in cui le spese di ricerca e sviluppo siano state effettivamente sostenute dal contribuente, si dovrà - diversamente - contestare un credito “non spettante”, in luogo di un credito “inesistente”.

Riversamento spontaneo: modalità per accedere alla sanatoria

Vediamo ora, cosa esattamente prevede e consegue, la presentazione dell’istanza. Innanzitutto, occorre tornare alla fonte normativa, per cui il Decreto fiscale n. 146/2021 (articolo 5, commi da 7 a 12) prescrive che possono avvalersi della facoltà del riversamento del credito utilizzato indebitamente in compensazione fino al 22 ottobre 2021 (data di vigenza del decreto Fiscale) i contribuenti che:

  • abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come ricerca e sviluppo, ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;

Siamo nel caso di credito non spettante, tale che la procedura senza penalità è applicabile essendo effettivamente svolte le attività di ricerca e sviluppo, ma non ammissibili a causa della carenza di cui in premessa (riferimento Circolare n. 31/2020).

  • hanno fruito del credito in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della Legge n. 145/2018;

Siamo nel caso in cui è stato applicato l’art. 3, comma 1-bis, D. L. n. 145/2013, in tema di R&S commissionata a imprese italiane da soggetti non residenti, quindi, non in conformità alla norma di interpretazione autentica sopraggiunta, di cui all’art. 1, comma 72, Legge n. 145/2018

  • devono correggere errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità;

Siamo nel caso del mero errore di calcolo, piuttosto che di valutazione, o di entrambi, riguardante le spese ritenute ammissibili che hanno contribuito a determinarle tali su cui scaturisce il credito in modo errato.

  • devono rideterminare la media storica di riferimento.

Siamo ancora nel mero errore di calcolo, tale che l’importo sul quale il credito emerge, è stato determinato sulla media storica sbagliata.

Casistiche applicative

  1. Si precisa che la procedura non può essere impiegata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto Fiscale.
  2. Per la medesima natura istruttoria degli anzidetti atti, invece, non ancora definitivi e comunque pervenuti dopo il 22 ottobre 2021, la procedura spontanea di riversamento è ammessa, a condizione che il riversamento del credito avvenga in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Dall’importo dovuto, si dovranno scorporare le somme già versate, evidentemente a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. Criterio che varrà per tutti quei contribuenti che abbiano già ricevuto atti impositivi, non definitivi appunto alla data del 22 ottobre 2021 e sui quali avranno provveduto al versamento di parte del credito recuperato, in pendenza di giudizio.
  3. Ne consegue, quindi, che ove non vi siano attività di controllo in corso, la procedura si perfezioni anche con la possibilità di effettuare il riversamento in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024 (restando inteso che sulla rata successiva alla prima matureranno gli interessi di legge). Qualora, la procedura non si realizzi per il mancato rispetto della rateazione, sempre fermo restando l’assenza dei benefici premiali a livello penale, l’Agenzia delle Entrate iscriverà a ruolo gli importi residui dovuti per il riversamento, maggiorati della sanzione al 30% e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ex art. 20, D.P.R. n. 602/1973.

Inoltre, di grande rilevanza l’accesso alla procedura che opera lo scudo penale, qualora, per ogni anno di fruizione del credito, si incorra nel superamento della soglia dell’importo di rilevanza, pari a 50mila euro ai sensi dell’art. 10 quater del D. Lgs. 74/2000.

Restando ben inteso che non vi è alcuna possibilità di accesso alla procedura per i contribuenti che hanno utilizzato il credito d’imposta in compensazione mediante l’utilizzo di condotte fraudolente, oppure che, non sono in possesso di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta, come anzidetto in premessa.

Altri importanti elementi da rammentare sono che:

  • il riversamento degli importi dovuti, in ogni caso, deve avvenire senza potersi avvalere della compensazione di cui all’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997
  • la norma non prevede la sospensione automatica degli eventuali contenziosi in corso, contro gli atti di recupero notificati dal Fisco
  • il contribuente può aderire alla procedura riversando spontaneamente una somma pari al credito, o parte di esso, che ritiene non spettante
  • la rideterminazione operata del credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, ai fini dell’accesso alla procedura di riversamento, potrebbe comportare un impatto sul quadro RU della dichiarazione dei redditi per l’anno 2021 (non ancora presentata). È necessario, pertanto, tener conto della variazione apportata al momento della presentazione della medesima dichiarazione

Ora, posto che la procedura è possibile a partire dal 14 luglio 2022 e sarà accessibile fino alla mezzanotte del 30 settembre 2022, essa non incide sulle disposizioni in materia di ravvedimento operoso. Queste disposizioni perciò, possono continuare a essere applicate, sussistendone i presupposti, sia nei casi non coperti dalla regolarizzazione stessa, sia nei casi in cui pur volendo aderire, le imprese si trovino nella impossibilità (ad esempio: per assenza di  disponibilità liquide) entro il primo, se non unico, termine di versamento previsto in ogni caso il giorno 16 dicembre 2022.

Attività di controllo sui crediti di imposta Ricerca & Sviluppo

Alla luce di quanto sopra, le attività di controllo sui crediti di Ricerca & Sviluppo non sono state bloccate, per ragioni intuibili, quali:

  • la “constatazione” di eventuali violazioni potrebbe indurre i contribuenti ad aderire alla regolarizzazione (riversando così le somme oggetto della stessa a migliori condizioni)
  • nel caso di mancata adesione, l’Amministrazione potrebbe notificare gli atti di recupero sulla scorta dei processi verbali di constatazione che, nel frattempo, sono stati già redatti e notificati ai contribuenti interessati.

Sulla scia della cosiddetta “compliance”, l’Agenzia delle Entrate sta recapitando comunicazioni informative a tutti i soggetti “potenzialmente” interessati ad aderire al Riversamento Spontaneo, ciò sulla base delle informazioni da essa detenute e da cui emergono utilizzi di crediti in Ricerca & Sviluppo per le annualità d’interesse.

Opacità della procedura del riversamento

La procedura introdotta del legislatore, quale “presa d’atto” per favorire il contribuente che ha goduto di un beneficio rilevatosi poi non godibile, è sintomo di chiara disponibilità, tuttavia, non si può non rilevare che parte in causa con il contribuente, siano state anche le Istituzioni coinvolte nella gestione del credito in argomento. Tra queste c'è l'AdE (Agenzia delle Entrate), che in primis operando i controlli insisterà per massimizzare il recupero fiscale, come anche annunciato nella circolare n. 4/E del 7 maggio 2021.

Ciò nonostante, nel provvedimento attuativo dalla stessa emanato e ancorché assente nel testo normativo che ha introdotto il Riversamento Spontaneo, essa ha disposto esclusivamente lo scomputo delle somme “già versate” a titolo di imposta, ma non quelle per sanzioni e interessi, automaticamente aggravando quei contribuenti che pur aderendo al riversamento, avevano già effettuato pagamenti sempre sulla spinta, più o meno, volontaria.

Evidentemente confermando, e duole rilevarlo ancora, nell’eccesso di adempiere solo nella direzione del “gettito”, piuttosto che della più coerente ratio della norma agevolativa e più probabilistica (se non già di buon senso) aderente interpretazione.

Brevi considerazioni sui riflessi penalistici del riversamento spontaneo del credito R&S

Il riversamento spontaneo dei crediti R&S costituisce una valida exit strategy per tutte quelle imprese che vogliano limitare i danni  in ambito tributario e  rilevanti conseguenze di natura penale  in capo  ai loro legali rappresentanti. Una opportunità, probabilmente irripetibile, che va colta però entro e non oltre il 30 settembre di quest’anno.

Volgendo lo sguardo ai rilievi di natura penale che possono essere mossi ai responsabili delle aziende, il primo dato da sottolineare con forza è che il perfezionamento della procedura determina l’esclusione della punibilità per il reato di indebita compensazione ex art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, legge che regola i reati in materia tributaria.  La norma prevede che:

I comma

E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

II comma

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Si eviterebbe dunque di incorrere in un reato che prevede pene assai elevate (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione) e nessuna premialità, visto che la prassi  adottata dalle varie Procure della Repubblica è quella di optare per la  fattispecie  più grave, vale a dire  quella di avere portato in compensazione crediti inesistenti (2° comma dell’art. 10 quater), nonostante  sia aperto un costante dibattito dottrinario e giurisprudenziale che avversa tale severa impostazione.

Attenzione però. La procedura di riversamento spontaneo non è automaticamente accettata. Avrà esito positivo per i soggetti che abbiano realmente svolto attività di ricerca e sviluppo, sostenendo le relative spese, qualora tali attività - pur esistenti non siano qualificabili - in tutto o in parte - come tali e che quindi non siano ammissibili ai fini del credito d'imposta, ovvero siano state svolte attraverso modalità non conformi.

Inoltre, può essere invocata validamente anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

La richiesta avrà sicuro insuccesso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

In tale ultima ipotesi, qualora il contribuente abbia intrapreso comunque la procedura di riversamento spontaneo -  e venga accertata l'esistenza di condotte fraudolente - oltre alla prosecuzione dell’iter tributario ordinario con sanzioni relative, anche la sfera penale potrebbe rientrare prepotentemente in gioco, essendosi il soggetto sostanzialmente autodenunciato. Quindi occorre valutare con estrema attenzione la sussistenza di validi presupposti per intraprendere questa strada, al fine di non rischiare di trovarsi in guai peggiori.

La procedura si perfeziona solo con l'integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, l’applicazione di una sanzione pari al 30% del residuo, oltre agli interessi nonché l'attivazione del procedimento penale per il reato di cui all’art. 10 quater.

Ovviamente, il riversamento non può essere effettuato per i crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, già definitivi al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del D. L. n. 146/2021, in ossequio al principio della certezza dei rapporti giuridici.

In conclusione, il riversamento spontaneo è certamente una ghiotta opportunità per uscire dal circuito tributario e per non entrare in quello penale, ma la scelta va operata con  grande attenzione e dopo avere valutato, anche grazie ad esperti del settore, cosa sia meglio fare e cosa no.

È infine corretto sottolineare che in ogni caso, a prescindere dal perfezionamento della procedura in esame o anche della sua attivazione, a norma dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 74/2000, il pagamento del debito tributario costituisce causa di non punibilità per il delitto di "indebita compensazione". A condizione tuttavia che il debito con l'Agenzia delle Entrate sia stato estinto integralmente - compresi interessi e sanzioni - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento penale, e sempre che ci si trovi davanti alla contestazione più lieve dei crediti non spettanti (1° comma art. 10 quater), e non a quella più grave dei crediti inesistenti (2° comma)  per la quale non opera detta causa di non punibilità.

Riversamento spontaneo: link utili

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  • Se, con il nostro supporto consulenziale, sia possibile adeguare la documentazione allo scopo di evitare contestazioni in corso o future, in sede di accertamento e/o nelle sedi di giudizio;
  • Se le somme rendicontate presentino errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità
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Il team #RIVERSAMENTO_SPONTANEO

Riversamento Spontaneo credito imposta luglio 2022

Marco Belardi - Ingegnere - marbelardi@gmail.com

Presidente della UNI-CT 519 "Tecnologie abilitanti per l'Industria 4.0" e Membro del Consiglio di Amministrazione di UNINFO

Esperto e Consulente dell'UE per la Commissione Europea presso EDIH (European Digital Innovation Hub) su nomina nazionale

Direttore Tecnico BU 4.0 presso PTAA (Polo Tecnologico Alto Adriatico) Andrea Galvani, Centro Trasferimento Tecnologico del Piano Industria 4.0

sonia pirotti

Sonia Pirotti - Commercialista - studiopirotti.commercialista@gmail.com

Commercialista in Roma e componente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Roma, svolge l’attività professionale in molteplici ambiti, in particolare consulenza e assistenza tributaria, contenzioso e pre-contenzioso, finanza agevolata e fiscalità (tax credit, bonus, incentivi, contributi a fondo perduto), contrattualistica, gestione e sistemazione dei patrimoni familiari, enti del terzo Settore.

Nell’ambito dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, dal 2017 è componente della Commissione Antiriciclaggio, nella quale partecipa come relatore a convegni e corsi di formazione professionale obbligatoria su ogni tema di appartenenza alla materia.


Pubblicazione su Ipsoa Quotidiano “antiriciclaggio-professionisti-segnalazioni-con-garanzia-di-anonimato”

fabio belardi

Fabio Belardi - Avvocato - fabelardi@gmail.com

Vive a Roma ed è titolare dello studio dove svolge la professione di avvocato penalista, per conto di enti e fondazioni, società pubbliche e private, nonché privati.

È patrocinante in Cassazione e opera nel settore del penale di impresa anche in veste di organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2000.

Collabora con diverse imprese anche nel settore degli incentivi e della Transizione 4.0.

Riversamento del Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo: come devono comportarsi le aziende - Ultima modifica: 2022-07-27T11:15:47+02:00 da Marco Belardi