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Presentate le prime linee guida del “diritto robotico”

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La Redazione

normativaIn quale misura e chi dovrebbe risarcire l’utente che – utilizzando un dispositivo robotico – ne risulti danneggiato, magari pensando di trattenere parte del prezzo finale di vendita del robot per creare un fondo destinato agli indennizzi; come stabilire regole sulla responsabilità del danno, incentivando la ricerca tecnologica con produzione di dispositivi sempre più avanzati, caratterizzati dai più elevati standard qualitativi. I primi passi verso la definizione del “diritto della robotica” sono stati appena compiuti a Bruxelles, dove Erica Palmerini, docente di diritto privato alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e coordinatrice di “RoboLaw”, accompagnata dall’assegnista Andrea Bertolini, ha presentato il documento finale dell’ambizioso progetto europeo che, per la prima volta, ha provato a tracciare le “linee guida per la regolazione della robotica”. Alla Commissione e al Parlamento europeo è stato presentato lo studio di alcune delle più rilevanti tecnologie emergenti riconducibili all’ampio settore della robotica (in particolare veicoli autonomi, protesi ed esoscheletri, robot chirurgiche per uso domestico) e sono state offerte “raccomandazioni” su come l’Ue potrebbe intervenire per una loro regolamentazione. Secondo Erica Palmerini e il team di RoboLaw, è necessario offrire soluzioni concrete ai singoli problemi che le tecnologie presentano oggi e a quelli che potranno presentare in un orizzonte temporale medio, con la consapevolezza che la regolazione è un processo continuo. La prima indicazione è che non ha senso «definire soluzioni uniformi», da utilizzare per l’intero comparto della robotica, poiché tale riferimento è troppo ampio. «Durante la ricerca – sottolinea Erica Palmerini, con Andrea Bartolini – si è ritenuto opportuno adottare un approccio “casistico” perché la nozione di “robot” è, di fatto, non tecnica. Le tecnologie riconducibili sono differenziate e ricomprendono tanto un aspirapolvere automatico, quanto protesi ed esoscheletri, veicoli autonomi, droni, robot chirurgici e anche i cosidetti robot per “uso personale” RoboLaw ha posto l’attenzione sulle conseguenze delle regole e sugli incentivi per sviluppare nuove tecnologie. «L’imposizione di discipline normative punitive – aggiunge il team di RoboLaw – potrebbe causare uno spostamento della ricerca verso altri paesi, rispetto all’Europa, con la conseguenza che verrebbe inibita l’offerta di un mercato promettente, pari a 4,5 trilioni di dollari all’anno entro il 2025 secondo uno studio McKinsey, perdendo la possibilità di influire sullo sviluppo delle tecnologie stesse». Il progetto si è concentrato sulle “regole di responsabilità”, di sicuro applicabili ai robot intresi come “prodotti”. Le regole in vigore, anche secondo studi empirici, non appaiono efficaci nell’aumentare la loro sicurezza dei prodotti, ma in compenso potrebbero ritardare lo sviluppo di tecnologie come automobili a guida autonoma e protesi. Per evitare rallentamenti nello sviluppo di questi «prodotti robotici» RoboLaw ha allora suiggerito di separare la funzione di incentivo alla produzione di “beni” con alto standard qualitativo (quindi sicuri) rispetto al risarcimento del danno subito dall’utilizzatore. L’incentivo allo sviluppo e alla produzione potrebbe arrivare da standard tecnici sovranazionali, predisposti da soggetti terzi e indipendenti, con le più alte conoscenze in ambito scientifico, come per esempio le “European standard organizations” o organismi simili. RoboLaw ha anche ipotizzato la nascita di un’autorità con specifiche competenze tecniche sulla sicurezza robotica. Ad oggi la legislazione sulla sicurezza in quanto tale ha ambiti ampi: la direttiva sui dispositivi medici, per portare un ulteriore esempio, vale tanto per i guanti chirurgici quanto per gli esoscheletri. «Se la sicurezza dei prodotti “robotici” fosse garantita così – concludono Erica Palmerin, con Andrea Bertolini – si potrebbe ipotizzare l’introduzione di esenzioni di responsabilità per i produttori. Il problema della compensazione del danno subito potrebbe essere risolto con sistemi di assicurazione obbligatoria oppure, nel caso delle protesi, con un “fondi di risarcimento automatico” che prescindono dall’accertamento di una responsabilità in capo al produttore, da finanziarsi con una parte del prezzo di rivendita della medesima applicazione robotica».

Presentate le prime linee guida del “diritto robotico” - Ultima modifica: 2014-09-29T20:00:34+02:00 da La Redazione