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Maniglioni antipanico

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La Redazione

Entro il 16 febbraio 2013 dovrebbero esser stati sostituiti tutti i dispositivi non marcati CE per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. Avete provveduto?

I maniglioni antipanico sono dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e rientrano nella normativa antincendio (d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151), con lo scopo di preservare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti soprattutto in ambienti ad alto affollamento, in caso sia necessario evacuare i locali rapidamente. Nel febbraio 2005 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 3 novembre 2004, il quale stabilisce i criteri da seguire per la scelta di tali dispositivi di apertura nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione incendi e quando ne sia prevista l’installazione.  I maniglioni antipanico devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, devono essere muniti di marcatura CE.

Cosa dice la legge

Il D.M. 3 Novembre 2004, nell’articolo 1 e nell’articolo 3, tuttavia precisa che tali dispositivi  non debbano essere installati in tutte le attività, ma sono obbligatori solo nel caso in cui sussistano determinate caratteristiche.

In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei maniglioni antipanico è prevista nei seguenti casi (art. 03 D.M. 3/11/2004):

a)    sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;

a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

b)    sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;

b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;

b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.

La commercializzazione, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l’osservanza dei seguenti adempimenti (art. 4 D.M. 03/11/2004):

a)    per il produttore:

a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la manutenzione;

b)    per l’installatore:

b.1) eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;

b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);

c)    per il titolare dell’attività:

c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;

c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;

c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Le tempistiche

L’Art 5 del D.M. 03/11/2004 fissava i termini attuativi per la sostituzione dei dispositivi non muniti di marcatura CE, in caso di rottura del dispositivo; in caso di sostituzione della porta; in caso di modifica dell’attività che comportasse un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo e comunque entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. La scadenza quindi per la sostituzione dei maniglioni antipanico, installati in corrispondenza delle vie di fuga e non provvisti di marcatura CE, era prevista il 16 febbraio 2011. Tuttavia, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 24 dicembre 2011 del Decreto Ministeriale 6 dicembre 2011, è stata introdotta una proroga di 24 mesi al termine ultimo, inizialmente fissato dal D.M. 3 Novembre 2004 al 16 Febbraio 2011, per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: la nquova data di riferimento è quindi il 16 febbraio 2013. Poiché il D.M. 6/12/11 ha introdotto solo uno slittamento del termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni privi di marcatura CE e non ha abrogato assolutamente le disposizioni del D.M. 3 Novembre 2004, chi non avesse ancora provveduto non è più a norma e non gli potrà più essere rinnovato il certificato di prevenzione incendi.

Maniglioni antipanico - Ultima modifica: 2013-04-08T15:15:59+02:00 da La Redazione